INTRASTAT: errori di trasmissione INTRASTAT

Errori di trasmissione INTRASTAT

Nella trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT possono verificarsi diversi errori di trasmissione, che comportano il rigetto del file.

Di seguito gli errori più comuni e l’elenco completo

ERRORE 002 – Elenco già presentato

Si tratta un errore molto frequente, in pratica per un errore del software o per un errore di digitazione è stato utilizzato un progressivo già acquisito nelle banche dati delle Dogane. Il progressivo elenco infatti una volta utilizzato, sia che la spedizione sia andata a buon fine, sia che invece vi sia una segnalazione di errore non può più essere utilizzato. L’elenco va ricostruito utilizzando un progressivo incrementato di 1., quindi in caso si utilizzi il programma ministeriale Intra web stand-alone si deve modificare il numero di riferimento nell’anagrafica dell’obbligato.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Si deve procedere alla generazione di una nuova firma relativa alla persona incaricata dalla società utilizzando il software Desktop Dogane. Si ricorda che anche in questo caso il progressivo precedentemente utilizzato non può più essere utilizzato . Se il sottoscrittore è in possesso di una firma di altro ente che rientra tra quelle riconosciute (ad es. una firma dell’Agenzia Entrate) può utilizzare la firma digitale in sostituzione di quella delle dogane. Una possibile soluzione è quella di inserire più sottoscrittori così da avere date di scadenza differenziate.

CREDENZIALI ACCESSO SCADUTE

Si deve procedere alla generazione di nuove credenziali (nome utente e password) relative alla ditta per accedere al Servizio Telematico Doganale

Abbiamo predisposto una semplicissima utility per il rinnovo dei certificati di firma digitale e delle credenziali.

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

Di seguito il link (che funziona un po’ quando vuole) con l’elenco completo degli errori dal sito delle Dogane

ELENCO ERRORI DI TRASMISSIONE INTRASTAT DAL SITO DELL’ASSISTENZA DOGANE

La sezione dedicata all’INTRASTAT del sito

STUDIO GIARDINI – INTRASTAT

INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

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INTRASTAT: Sanzioni INTRASTAT 2020 (aggiornamento)

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2020

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT 2020

Sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

 

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2018 del 07/02/2018

>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

DOGANA: come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane. Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un nome utente e una password (non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale (STD) dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.Vanno rinnovate ogni 3 mesi

Questo mini e-book COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE vi guiderà per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale in 15 minuti e anche meno
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane in meno di 5 minuti
  • vi sarà utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Questo e-book nasce essenzialmente per un motivo: sono stufo di istruzioni che non funzionano, link che non si aprono, errori di pagina incomprensibili, gente che prende uno stipendio pagato dalla collettività e non si dà la minima pena di far funzionare le cose, di rendere sopportabile, gestibile il rapporto degli operatori economici con lo stato. Non è possibile rovinarsi la salute per inviare una dichiarazione intrastat.

Aggiornato al 14/01/2020

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