INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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INTRASTAT: punto della situazione a febbraio 2018

Passate le scadenze INTRASTAT del 4° trimestre 2017/ dicembre 2017, proviamo a fare il punto della situazione su come si evolverà  questo obbligo.

Prima scadenza con le modifiche normative: 26 febbraio 2018. In questa data per i soggetti che hanno l’INTRASTAT mensile, scade il termine per la presentazione dei modelli, relativi a gennaio 2018.

Con il provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017, di concerto con l’Agenzia Dogane e l’ISTAT, e poi con la Nota Agenzia Dogane 110586/RU del 9/10/2017 sono state stabilite le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli dopo le modifiche ex art. 13 comma 4-quater DL 244/2016, che sonoa decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti:

  • INTRASTAT acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute: NON si deve più fare la trasmissione ai soli fini fiscali:
    • per i trimestrali è abolita la presentazione dei modelli INTRA ;
    • i mensili presentano i modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi ai soli fini statistici;
  • INTRASTAT cessioni di beni e prestazioni di servizi rese: restano gli attuali modelli.
  • Per quanto concerne le periodicità vengono innalzate le soglie:
    • per gli acquisti di beni e di servizi, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, poichè l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie: 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni – 100.000 euro trimestrali per le prestazioni ricevute.
    • per le cessioni di beni e di servizi resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010);
    • per le cessioni di beni c’è l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica  (chiaramente è poco una semplificazione, costringe a fare un’altro calcolo, solo per non inserire i pesi e le unità supplementari)
  • per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), vi è la semplificazione dell’individuazione del “Codice Servizio” (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA, con riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.

Alcune delle criticità ad oggi

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INTRASTAT: soglie INTRASTAT dal 2018

Dal 2018 soglie più alte e diversificate per l’obbligo di presentare gli INTRASTAT.

Il provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017 ha previsto la riduzione degli obblighi INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si precisa che per le operazioni intracomunitarie relative al 2017, invece, è confermato la vigenza dell’attuale disciplina, con le scadenze del 25/10/2017 (3° trimestre) e del 25/01/2018 (4° trimestre).

Dal 2018, come anticipato, la disciplina sarà modificata con:

  • l’abolizione dei modelli INTRA relativi acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), per gli operatori “trimestrali”;
  • il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, per gli operatori “mensili”.

Il quadro regolamentare sopra descritto è coerente con:

– l’art. 262 direttiva 2006/112/CE, il quale impone la rilevazione delle sole operazioni attive;

– il fatto che l’Italia, tramite la propria Amministrazione fiscale, è già in possesso delle informazioni statistiche rilevanti ex Reg. CE 638/2004, in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 DL 78/2010.

Da quanto sopra quindi i soggetti che, per il 2017, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1 comma 3 DLgs. 127/2015), sono esonerati già per quest’anno dall’invio dei modelli INTRA relativi agli acquisti (esonero ex art. 3 lett. b) DLgs. 127/2015) anche per la parte statistica.

Aspetti ancora da definire

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INTRASTAT: abolizione Intra acquisti dal 2018

Aboliti gli INTRA trimestrali relativi agli acquisti a decorrere dal 1° gennaio 2018

L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 194409/2017,  ha reso note le misure di “semplificazione” che riguardano gli obblighi INTRASTAT. Si dà quindi attuazione alle disposizioni ex art. 50, co. 6 DL 331/93, originariamente previste già per il 2017, ma prorogate al 2018 per effetto del DL 244/2016 (Milleproroghe).

Questa è quella che sembra essere la situazione e le relative novità:

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