INTRASTAT: FAQ sulla Brexit

L’Agenzia Dogane ha pubblicato due FAQ sulla Brexit nella sezione “Intrastat” del sito.

ACQUISTI NEL 2020 REGISTRAZIONI NEL 2021

In esse l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti beni e servizi da operatori economici del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate a gennaio 2021:

  • Gli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). In generale, tutti gli acquisti di beni arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. Sono esonerati i soggetti passivi con acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, e comunque l’ADM chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
  • I servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT acquisti del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). Non è richiesta l’indicazione della data della fattura, e che comunque, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni. Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

IRLANDA DEL NORD

La presentazione degli INTRASTAT resta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali di BENI (NON DI SERVIZI) con l’Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia Dogane e Monopoli ha recepito la direttiva 1756/2020/UE, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso “XI”.

ESTEROMETRO E BREXIT

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito saranno riportate nell’esterometro (operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis DLgs. 127/201), anche dopo il 1° gennaio 2021: tale comunicazione prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

 

BREXIT: fatturazione operazioni Irlanda del Nord

Fatturazione operazioni con Irlanda del Nord 

Faq 27/01/2021 Assosoftware

Come effettuare la compilazione delle fatture emesse verso clienti dell’Irlanda del Nord, successivamente alla Brexit

Assosoftware suggerisce di compilare le fatture – sia analogiche che elettroniche – riportando il codice Paese “XI” come prefisso dell’identificativo fiscale del cessionario.

In base all’accordo tra UE e Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si ha che:

  • il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE;
  • per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tale regione resta soggetta alla normativa UE per le cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. A tal fine la Commissione UE (direttiva 2020/1756/UE) ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA con il nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni con la UE;
  • Assosoftware quindi, in attesa di istruzioni operative da parte dell’Agenzia Entrate, consiglia di fatturare le operazioni con soggetti economici aventi sede in Irlanda del Nord indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”, mentre il “codice Nazione” facente parte dell’indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione, dovrà continuare a riportare il valore “GB”.

Sezione BREXIT del sito