INTRASTAT: link rapidi

Di seguito alcuni link rapidi, utili per l’adempimento Intrastat:

INTRASTAT

Software – Programmi per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari

Link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-intrastat-intrastat

Faq e assistenza online

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

VIES

Verifica delle partite IVA intracomunitarie, da effettuare prima di ogni operazione con la controparte comunitaria

Link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI ACCESSO

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Link: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Mini e-book  utile per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale (tempo: meno di 15 minuti)
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane (meno di 5 minuti)
  • utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

SITO DELLO STUDIO

Articolo aggiornato sulle SANZIONI INTRASTAT

Link: https://www.studiogiardini.com/wordpress/intrastat-sanzioni-applicabili-aggiornamento-2021.html

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

INTRASTAT: sanzioni applicabili – aggiornamento 2021

INTRASTAT: sanzioni applicabili – Aggiornamento marzo 2021

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI FISCALI 

Dalla lettura dell’art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non si applicano invece sanzioni per:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

In pratica le violazioni e relative sanzioni sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione: 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI STATISTICI

Tali sanzioni si applicano ad oggi solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

I dati statistici sanzionabili sono quelli ex art.6 Decreto MEF 22/02/2010. Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2020 del 20/02/2020

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

PROVA CESSIONE INTRA UE: anche con dichiarazione del compratore

Prova della cessione INTRA UE anche con dichiarazione del compratore
L’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 141/2021 si è nuovamente espressa sulle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Il caso esaminato è di una società italiana che effettua cessioni intra UE ed il trasporto dei beni può essere a cura:

  • della società cedente (o di un terzo per suo conto)
  • oppure del cessionario UE (o di terzi per loro conto).

La società cedente, ai fini della prova del trasporto intra UE e della conseguente non imponibilità IVA ex art. 41 co.1 DL 331/1993, produce la seguente documentazione:
– fattura di vendita al cliente UE;
– elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE effettuate;
– rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
– copia contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente con indicazione della destinazione dei beni;
– DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione finale dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
– CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

La società applica sempre questa procedura, sia se il trasporto è curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto), e nel primo caso conserva anche la fattura del trasportatore e il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci. Data inoltre la difficoltà di ricevere il CMR firmato dal destinatario finale UE dei beni, richiede al cessionario UE una attestazione firmata e timbrata di conferma ricezione merce con i seguenti dati:

  • partita IVA del cessionario;
  • numero, data e importo della fattura di vendita;
  • peso del materiale ricevuto,
  • una specifica dichiarazione del cliente che “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società ha quindi chiesto conferma della correttezza di tale procedura, dato che ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2020), sono state uniformate le regole per la prova del trasporto intra UE, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello:

  • conferma la CM 12/E/2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale precedente al Reg. UE, in tutti i casi in cui le presunzioni ivi contenute non siano applicabili;
  • ricorda che, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la RM 19/E/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intra UE “franco fabbrica” (EXW), del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Questi documenti, per fare prova della cessione intra UE, devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
Si precisa che, secondo la prassi nazionale, ai fini della prova del trasporto intra UE, l’Amministrazione finanziaria valuta caso per caso.

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT – INTRA UE – PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE del sito