Legge Comunitaria 2010: 3) Rimborso credito IVA trimestrale

RIMBORSO CREDITO IVA INFRANNUALE (in vigore dal 17/03/2011)

N.B.: NON si fa riferimento in questo articolo ai rimborsi ex artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter DPR 633/1972

La Legge Comunitaria 2010 ha modificato l’art. 38-bis DPR 633/1972,  ampliandone la portata ed estendendo la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972.

In particolare il rimborso è ammesso per i servizi resi da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti, purché l’ammontare di tali servizi  sia di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, riguardanti:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 co. 3 lett. a-bis DPR 633/1972: tale articolo richiama le prestazioni ex art.10 n. da 1 a 4 DPR 633/1972) ;

Si precisa che il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto ex art.30, co.2 DPR 633/1972, se di importo > di 2.582,28 Euro, a queste condizioni:

  • operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni;
  • operazioni non imponibili per un ammontare > al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisto beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;
  • soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dai presupposti di cui sopra.

Per il rimborso trimestrale si deve prestare idonea garanzia, non necessaria per i rimborsi:

  • non superiori a 5.164,57 Euro;
  • non superiori al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti alla data della richiesta;
  • non superiori a 258.228,45 Euro richiesti dal curatore fallimentare/commissario liquidatore;
  • richiesti dalle imprese virtuose, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità ex art. 38-bis, co.7 DPR 633/1972.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Legge Comunitaria 2010: 2) Cessioni all’esportazione

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (in vigore dal 17/01/2012 per evitare la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/1972 nel modo che segue.

1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni:

  • di navi – art.8-bis lett. a)
    • adibite alla navigazione in alto mare;
    • destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca
    • adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione ;
  • ad organi dello Stato soltanto di aeromobili, e non più anche quelle di navi (art.8-bis lett. b));

2. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità (art.8-bis lett. d)) le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera al posto del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

3. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e)) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a-bis (navi militari).

4. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e-bis)) anche le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate alla lett. e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c) e del loro carico.

>>>> VEDI ANCHE: “Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio”

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>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

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>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

L.R. Marche n. 27/09: interventi finanziari per il commercio

Fondi stanziati: Euro 1.129.501,48 cui Euro 229.501,48 riservati alle imprese commerciali localizzate nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Scadenza: 30 Giugno 2011

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa riconosciuta ammissibile

Spesa minima ammissibile Euro 20.000,00

Sono ammesse le spese sostenute a far data dall´1/1/2010

Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

>>>> Vai alla sintesi della normativa sul sito dello Studio Astolfi