IMPORTAZIONI (in vigore dal 17/03/2012)
La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 67 DPR 633/1972, riguardante le importazioni, nel seguente modo:
- art.67 co. 1 lett. a): viene abrogata la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;
- art.67 co. 2-bis (nuovo): questo nuovo comma prevede la sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
- art.67 co. 2-ter (nuovo): questo nuovo comma prevede che per avere la sospensione l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro UE.
Le modifiche di cui sopra comportano che l’IVA non viene assolta in dogana al momento dell’importazione, anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato UE, siano sottoposti a trasformazioni o modificazioni di cui all’allegato 72 del Reg CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e s.m., previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.
LEGGI ANCHE:
>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione
>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione
>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale
>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72