Legge Comunitaria 2010: 4) Importazioni

IMPORTAZIONI (in vigore dal 17/03/2012)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 67 DPR 633/1972, riguardante le importazioni, nel seguente modo:

  • art.67 co. 1 lett. a): viene abrogata la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;
  • art.67 co. 2-bis (nuovo): questo nuovo comma prevede la sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
  • art.67 co. 2-ter (nuovo): questo nuovo comma prevede che per avere la sospensione l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro UE.

Le modifiche di cui sopra comportano che l’IVA non viene assolta in dogana al momento dell’importazione, anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato UE, siano sottoposti a trasformazioni o modificazioni di cui all’allegato 72 del Reg CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e s.m., previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

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>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

TERRITORIALITA’ – RIMBORSI IVA: novità dal 17/03/2012

A partire dal 17/03/2012 entrano in vigore le nuove regole contenute nella Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), in attuazione della Direttiva 2006/112/CE.

Le novità sono le seguenti:

  • le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/1972 rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato ad uno non stabilito, o rese da un soggetto non stabilito a uno stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi se di carattere periodico;
  • per prestazioni di servizi rese da soggetti passivi UE l’IVA va assolta in Italia mediante integrazione della fattura emessa dal prestatore con le stesse modalità previste per le cessioni di beni in ambito UE ( ex artt. 46 e 47 DL 331/1993), non si potrà più scegliere se integrare la fattura UE o emettere autofattura;
  • in materia di rimborso IVA (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012), con la modifica dell’art. 38-bis, co. 2, DPR 633/1972, è stata aggiunta la nuova previsione di rimborso infrannuale dell’IVA, nei confronti di coloro che effettuano, per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo, alcune tipologie di prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • viene inoltre abolito (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012) il regime di non imponibilità IVA per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare. Il trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.

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