TERRITORIALITA’: noleggio e locazione B2C a lungo termine dal 1/1/2013

A partire dal 1° gennaio 2013, per i servizi di noleggio e locazione non a breve termine di mezzi di trasporto, resi a privati (B2C), l’IVA sarà dovuta non più nel Paese del prestatore, ma in quello del committente, anche se è prevista una verifica sul luogo di utilizzazione del servizio. Ex nuovo art. 7-sexies lett. e) DPR 633/1972 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, a lungo termine si considerano effettuate in Italia se:

  • il committente è domiciliato o residente in Italia, senza domicilio all’estero, e il bene è utilizzato nella UE;
  • il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia.

Fino al 31 dicembre 2012, invece, le prestazioni a lungo termine seguiranno la regola del prestatore, pur integrata dalla previsione di verifica del luogo di utilizzazione; se rese ad un soggetto privato (IT, UE o extra-UE), esse si considerano effettuate in Italia, ex (attuale) art. 7-sexies, co. 1, lett. e) DPR 633/1972 solo se:

  • rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il mezzo è utilizzato nell’UE;
  • rese da un prestatore soggetto IVA extra-UE e il mezzo è utilizzato in Italia.

Specificamente per le imbarcazioni da diporto viene, inoltre, inserita la lett. e-bis) nell’art.7-sexies DPR 633/1972; dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio ecc. a lungo termine, di imbarcazioni da diporto,  si considerano effettuate in Italia solo se l’imbarcazione è :

  • messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano e il mezzo è utilizzato nella UE;
  • messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito e il mezzo è utilizzato in Italia.

In definitiva, i servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia:

  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente privato nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio UE;
  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extra UE;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato;
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extra UE dove è messa a disposizione l’imbarcazione.

Qualora, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e), ovvero la regola del committente, con previsione di verifica del luogo di utilizzazione del servizio.

Si precisa che le nuove regole di territorialità, in vigore dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (e non quelli a breve termine). Restano quindi uguali le regole di territorialità di tali servizi:

  • B2C a breve termine ex art. 7-quater, co.1, lett. e) DPR 633/1972;
  • B2B a lungo termine ex art. 7-ter, co.1 DPR 633/1972.

Resta inoltre uguale il criterio di individuazione della durata dei noleggi ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972: 

  • a breve termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni, prolungato a 90 giorni in caso di imbarcazione;
  • a lungo termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per periodi superiori a 30 gg o 90 gg.

Ex art. 39, par. 1, Reg.(CE) 282/2011, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

IVA su nautica da diporto: utilizzo nel territorio UE – CM 43/E/2011

Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e A. Durante

Data: 03/10/2011

Con la CM 43/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’IVA per la prestazione di servizi di noleggio – sia a breve che a lungo termine – e di locazione di unità da diporto: infatti, erano state sollevate diverse questioni a riguardo da UCINA, l’Associazione di categoria del settore nautico per i problemi applicativi legati agli artt. 7-quater e 7-sexies DPR 633/1972.

È opportuno premettere che, in linea generale, la territorialità delle prestazioni di servizi relative alla locazione di mezzi di trasporto, tra cui rientrano le unità da diporto (sul punto, si veda anche il Reg.(CE)282/2011), è disciplinata dalle seguenti disposizioni del DPR 633/1972:

  • art. 7-quater, lett. e), per le locazioni a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni per le unità da diporto), per le quali rilevano il luogo di messa a disposizione del mezzo ed il luogo di utilizzo dello stesso, a prescindere dalla natura del committente (soggetto passivo d’imposta o privato);
  • art. 7-sexies, lett. e), per le locazioni non a breve termine, per le quali, tuttavia, i criteri ivi indicati sono applicabili solamente in presenza di committente non soggetto passivo d’imposta, mentre laddove tale committente sia soggetto passivo, la regola applicabile è quella generale ex art. 7-ter, e quindi l’imposta è applicabile nel luogo di stabilimento del committente.

Nella CM 43/E/2011 viene sin da subito chiarito che le percentuali forfetarie già indicate nella CM 49/E/2002 – poi integrata dalla CM 38/E/2009 – per individuare la percentuale di utilizzo del mezzo di trasporto all’interno delle acque nazionali, rimangono valide anche per la tassazione ai fini IVA delle prestazioni di servizi all’interno della Comunità europea. È opportuno ricordare che, nei documenti in parola, ai fini di una corretta applicazione della normativa, per “acque territoriali” si intendono quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa e che la percentuale di utilizzo, al di fuori delle acque nazionali, è stata commisurata in relazione alla lunghezza dell’imbarcazione ed al tipo di propulsione.
In particolare, le citate percentuali sono applicabili qualora il noleggio o la locazione a breve termine del mezzo preveda la messa a disposizione in Italia e l’utilizzo all’interno del territorio della Comunità europea.

È possibile, inoltre, definire la base imponibile con il metodo forfetario anche nel caso in cui le prestazioni di servizi in parola – che vengano rese non a breve termine, ovvero per più di 90 giorni – abbiano un committente non soggetto passivo d’imposta, ossia un privato, e l’unità da diporto sia utilizzata sempre all’interno del territorio comunitario; mentre, se la locazione a lungo termine viene prestata nei confronti di un soggetto passivo d’imposta – come imprese, professionisti o società – si applicherà la regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente stesso (regola generale dell’art. 7-ter).

Il noleggio fuori dall’Italia si considera anche fuori campo IVA

Al contrario, è stato precisato che il noleggio – e la messa a disposizione – a breve termine di un’imbarcazione all’interno di un territorio della comunità, ma comunque fuori dall’Italia, si considera operazione fuori campo IVA ed è altresì esclusa dall’obbligo di emissione della fattura e di inclusione dell’operazione negli elenchi INTRASTAT. In altre parole, se l’unità di diporto non viene né utilizzata, né tantomeno messa a disposizione del destinatario nel territorio nazionale, la prestazione del servizio è irrilevante territorialmente.

Un’ulteriore precisazione è stata fornita al ricorrere dell’ipotesi – disciplinata all’art. 7-quater, lett. e) DPR 633/1972 – di noleggio, sempre a breve termine, di un’imbarcazione al di fuori della Comunità europea, ma con transito all’interno delle acque territoriali italiane. L’Agenzia delle Entrate ha escluso che, al ricorrere di tale ipotesi, si possa applicare la percentuale forfetaria che era stata prevista dalla CM n. 11/420390 del 7 marzo 1980, in misura pari al 5% del trasporto complessivo. In realtà, le prestazioni di servizi cui si riferisce detta circolare rimandano alla disciplina del previgente art. 7, comma 4, lett. f) del DPR n. 633/72 e , quindi, come ha giustamente osservato l’Amministrazione finanziaria, si tratta di indicazioni fornite in relazione ad operazioni aventi natura diversa da quelle – oggetto del quesito – derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

IVA sulla nautica da diporto: CM 43/E/2011 territorialità e non imponibilità

Fonte: Eutekne.info

Autore: M. Damasco

Data: 30/09/2011

Il regime di non imponibilità IVA, ex art. 8-bis DPR 633/1972, può essere fruito anche in caso di attività di locazione delle imbarcazioni da diporto. Lo ha chiarito la CM 43/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una serie di questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto. I quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 DPR 633/1972) e il regime di non imponibilità (art. 8-bis DPR 633/1972).

Per ciò che concerne la territorialità, la CM 43/E/2011 precisa innanzitutto che le percentuali presuntive di tassazione, ai fini IVA, dei corrispettivi relativi a prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili delle unità da diporto, rese da soggetti identificati ai fini IVA in Italia, indicate con la CM 49/E/2002, poi integrata dalla CM 38/E/2009, possono ritenersi valide anche per le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto messi a disposizione del destinatario in Italia e utilizzati all’interno del territorio comunitario (art. 7-quater, lett. e), primo periodo DPR 633/1972) e delle medesime prestazioni, non a breve termine, rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi d’imposta e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità (art. 7-sexies, lett. e) del DPR 633/1972).

Inoltre, per le prestazioni di noleggio a breve termine con messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di altro Stato membro della Comunità europea non c’è obbligo di fatturazione, né d’indicazione nel modello INTRASTAT, poiché non figurano tra quelle qualificate dalla norma come territorialmente rilevanti in Italia. Nel caso, invece, di noleggio a breve termine con messa a disposizione al di fuori del territorio della Comunità, per determinare il periodo di utilizzo entro le acque territoriali italiane, non si può applicare la percentuale forfetaria del 5% prevista dalla circolare ministeriale n. 11/420390 del1980, in quanto antecedente alle modifiche apportate dal DLgs. n. 18/2010.

Per quanto riguarda, invece, il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del DPR 633, la circ. 43 lo “estende” all’attività di locazione delle unità da diporto. In origine, infatti, il primo comma, lett. a) del citato art. assimilava alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali, escludendo le unità da diporto di cui alla L. n. 50/71. Considerando, però, il successivo art. 2 DLgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), l’Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità possa estendersi, sempre che il committente utilizzi il mezzo per l’esercizio dell’attività commerciale. Nel caso, però, di prestazioni di locazione e noleggio rese nei confronti di non soggetti d’imposta (privati), i relativi canoni, se territorialmente rilevanti, scontano l’IVA con aliquota ordinaria. Per la Corte di Giustizia UE (causa C-116/10), infatti, se una nave viene data in locazione a persone che la utilizzano esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni di esenzione poste dall’art. 15, punto 5 della sesta Direttiva IVA, ora trasfuso nell’art. 148 della Direttiva 2006/112/CE.

Più complesso il discorso relativo alle prestazioni effettuate nei confronti di soci. L’Agenzia chiarisce in primo luogo che, ex art. 4, co. 5, terzo periodo, lett. a) DPR 633/1972, non costituisce attività commerciale la gestione di unità da diporto, da parte di società o enti, che consente a soci e partecipanti il godimento del bene, personale o familiare, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale. Inoltre, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, l’attività economica è diretta a conseguire introiti stabili e non c’è carattere commerciale se l’attività è rivolta esclusivamente a permettere al socio l’uso personale di determinati beni, anche se a valore di mercato. La CM 43/E/2011 fissa però un paletto alla non imponibilità anche nell’ipotesi in cui l’attività commerciale sia svolta nei riguardi sia di soci e/o familiari e/o affini (soggetti riconducibili al “soggetto imprenditore”), sia di altri soggetti: tale regime, infatti, può applicarsi solo se l’attività è resa in prevalenza nei confronti di soggetti diversi dai soci. A livello quantitativo, il requisito della prevalenza sussiste qualora, per il periodo d’imposta in corso, nel biennio precedente la percentuale delle operazioni rese a terzi rappresenti la maggioranza, sulla base dell’ammontare dei corrispettivi e dei giorni di utilizzo dell’unità da diporto. Possono comunque essere valutati altri elementi, in caso di mancato soddisfacimento di tale requisito.

Infine, non sono imponibili le forniture di carburante e dotazioni di bordo necessarie sia per il noleggio che per le attività accessorie, ma il beneficio non è applicabile né ai costruttori di imbarcazioni, né ai cantieri che effettuano riparazioni e manutenzioni. La non imponibilità vale poi anche se l’attività commerciale è esercitata con unità da diporto iscritte in un Registro diverso da quello internazionale, purché tenuto da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi o della motorizzazione civile.