Fonte: Eutekne.info
Autore: L. Cacciapaglia e F. D’Alfonso
Data: 01/09/2011
Per comprendere la disciplina IVA in materia di individuazione del luogo di imposizione delle operazioni di mandato, occorre in via preliminare distinguere le due forme in cui il mandatario può agire nei confronti dei terzi: vale a dire mandato con rappresentanza o mandato senza rappresentanza.
Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, facendo ricadere, cioè, gli effetti degli atti posti in essere direttamente nella sfera giuridica del mandante, senza che alcun adempimento sia previsto in capo al mandatario. In questa ipotesi, il mandatario effettuerà nei confronti del mandante una prestazione di intermediazione (con esclusione, tuttavia, del caso in cui i servizi di intermediazione siano forniti dagli agenti immobiliari), cui si applicherà la relativa disciplina in materia di territorialità IVA. Ricordiamo, al riguardo, che costituiscono prestazioni di intermediazione (art. 30 Reg. UE n. 282/2011) sia i servizi forniti dagli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate, sia i servizi resi dagli stessi soggetti nei confronti del prestatore delle prestazioni intermediate.
Devono considerarsi prestazioni di intermediazione anche i servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi ove consistenti nella fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga (art. 31 del Reg. UE n. 282/2011). Sono tali, ad esempio (e non sono, invece, considerate prestazioni di servizi relativi a beni immobili), i servizi resi dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti concernenti la prenotazione di servizi alberghieri (RM 48/E/2010). Lo stesso dicasi delle operazioni di intermediazione rese da una società italiana che raccoglie, tramite un proprio sito web, prenotazioni per ostelli e alberghi situati in Italia e in altri Paesi (RM 199/E/2008). In quest’ultima ipotesi, infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni, utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
Non configura, tuttavia, prestazione di servizi di intermediazione la prestazione alberghiera se compresa dall’agenzia di viaggio in un pacchetto turistico ex art. 74-ter DPR 633/1972, salvo l’ipotesi in cui il tour operator renda un servizio singolo in nome e per conto del cliente (CM 37/E/2011). Per queste operazioni sono previsti due criteri per l’individuazione del luogo d’imposizione: prestazioni di servizi rese verso soggetti passivi; prestazioni di servizi effettuate verso persone che non sono soggetti passivi.
In relazione alle prime, è prevista l’applicazione generalizzata della regola ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR n. 633/1972 per cui rilevano nel territorio dello Stato tutte le operazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti in Italia.
Laddove, invece, destinatari delle operazioni in questione siano committenti non soggetti passivi, determinante sarà il luogo di effettuazione dell’operazione cui l’intermediazione si riferisce. Conseguentemente, saranno da considerarsi rilevanti nel territorio dello Stato le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente relative ad un’operazione principale effettuata in Italia (art. 7-sexies, co. 1, lettera a) DPR 633/1972), senza che rilevi, dunque, in alcun modo la nazionalità del prestatore o del committente del servizio.
Occorre evidenziare, infine, che nell’ipotesi di mandato con rappresentanza, sarà il mandante e non il mandatario a dover presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle prestazioni di servizi rese/ricevute (CM 43/E/2010).
In caso di mandato senza rappresentanza, quando, cioè, il mandatario agisce per conto, ma non in nome del mandante, gli effetti giuridici dell’atto negoziale ricadono, come intuitivo, direttamente sul mandatario, il quale sarà tenuto successivamente a rendere in proprio la stessa prestazione al mandante.
In questa ipotesi, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza costituiscono prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario (art. 3, terzo comma, ultimo periodo DPR 633/1972), mantenendo, dunque, la stessa natura giuridica delle prestazioni di servizi trasferite, oggetto di mandato (RM 242/2009).
Pertanto, ai fini IVA, l’individuazione del luogo di imposizione relativo alle prestazioni di servizi tra mandante e mandatario viene a dipendere dalla qualificazione soggettiva del mandante e del mandatario. Ad esempio, se un servizio è acquisito da un agente di commercio UE, questo rientra nella regola generale di territorialità (luogo del committente), talché anche il rapporto interno tra mandante e mandatario assumerà la stessa natura (CM 36/E/2010).
In base a quanto detto, in caso di mandato senza rappresentanza, sarà il mandatario e non il mandante ad essere obbligato alla presentazione dei modelli INTRASTAT.