La periodicità di presentazione degli elenchi è la seguente:
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NOTE IMPORTANTI SULLA PERIODICITA’
Con il DM 22/02/2010 (in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2010) , Det. 22778 del 22/02/2010 e successivamente con CM 14/E del 18/03/2010 la periodicità è regolata come segue:
- periodicità trimestrale per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 EUR per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi vanno valutati distintamente), negli ultimi 4 trimestri solari rispetto a quello di riferimento
- periodicità mensile per tutti gli altri
- viene abolita la periodicità annuale
- il cambio di periodicità avviene qualora la soglia (o per i beni o per i servizi) sia superata nel corso del trimestre; in tal caso è obbligatoria la presentazione mensile (sia per i beni che per i servizi) a partire dal mese successivo in cui tale soglia viene superata, e vanno presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi
- è possibile optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile anche se si è tenuti al trimestrale
Esempio
– Gennaio 2010 (cessioni beni 25.000, servizi resi 15.000)
– Febbraio 2010 (cessioni beni 35.000, servizi resi 13.000).
Avendo superato la soglia di 50.000 € (per le cessioni di beni) a febbraio 2010, si diventa operatori mensili da marzo 2010 (per le cessioni di beni e i servizi resi) e si dovrà presentare entro il 25 marzo l’elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. Al 25 aprile si presenterà il mensile di marzo, e si rimarrà mensili fino alla fine del 1° trimestre 2011. A questa data (31/03/2011) si effettuerà il controllo sul trimestre in corso (1°/2011) e i precedenti (4°/2010, 3°/2010, 2°/2010) e nel caso non si siano mai più superati i limiti si ritornerà trimestrali. Resta salva la possibilità di continuare ad essere mensili
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