Quando il rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi è necessario – al passaggio della frontiera doganale – stabilire l’origine delle merci oggetto della transazione.
L’origine non preferenziale delle merci è la regola generale, quindi una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta o in cui ha subito l’ultima trasformazione economicamente rilevante. In tal caso la prova dell’origine è data da un certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA.
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L’origine preferenziale deriva da accordi tra la UE e altri Paesi (ne esistono con Svizzera, Messico, Sudafrica, solo per citarne alcuni) con i quali sono stati sottoscritti accordi tariffari di libero scambio, o ai quali la UE accorda autonomamente benefici tariffari. Le regole dell’origine preferenziale variano quindi in base ai singoli accordi e la prova per poter beneficiare delle riduzioni dei dazi è costituita dai relativi certificati di origine preferenziale (EUR1, EUR2, A.TR, ecc.).