INTRASTAT: Intrastat acquisti ancora per il 2017 (?)

Alla fine, dopo il decreto Milleproroghe, di conversione del DL 244/2016, questa è la situazione definitiva sull’INTRASTAT acquisti:

  • gli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE restano per l’anno d’imposta 2017;
  • dal 2018 ci saranno le seguenti semplificazioni:
    • sarà semplificato il contenuto,
    • ci sarà l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.

Questo è il “maxiemendamento” al Ddl di conversione del DL 244/2016.

IN DETTAGLIO 

Viene sconfessato completamente il DL 193/2016, che aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017, e non poteva essere altrimenti (vedi precedente articolo): permanevano infatti gli obblighi di compilazione dei modelli per la sola parte statistica. Quindi si è scelto di ripristinare, solo per tutto il 2017 , “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito” tradotto si presenta l’Intrastat acquisti per tutto il 2017.

Il 27/02/2017, termine di presentazione degli Intrastat di gennaio, dovranno quindi essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, affinché l’ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti (v. comunicato stampa di Agenzia Entrate, Dogane e ISTAT)

Si prevede dal 2018 di escludere dalla rilevazione nei modelli INTRASTAT le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/1972 sia rese sia ricevute (riscrivendo l’art. 50 co. 6 DL 331/1993): ma non lo sa chi scrive che ex art. 262 lett. c) direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi sono obbligati a presentare i modelli INTRA per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi soggette al meccanismo del reverse charge (cioè proprio i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72)? Insomma, come con le rilevazioni statistiche, siamo di fronte a un’altra direttiva europea sulla quale l’Agenzia Entrate (il vero legislatore) non può influire. Infatti, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat per i servizi resi, ed in alcuni anche l’Intrastat per i servizi ricevuti, ma non esistono Paesi dove non si presenta nè l’uno nè l’altro. E per inciso, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat acquisti di beni.

E quali sono le “significative misure di semplificazione” degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, tramite provvedimento del direttore Agenzia Entrate (d’intesa con Agenzia Dogane e ISTAT), con effetti dal 1° gennaio 2018?

Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31/03/2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 DLgs. 127/2015, a causa della specifica esclusione ex art. 3 lett. b) DLgs 127/2015.

INTRASTAT: Intrastat acquisti si fa ancora

L’Intrastat acquisti di gennaio 2017 si fa ancora. Come a chiunque fosse dotato di un minimo di logica e raziocinio era chiaro.

E’ uscito infatti oggi un comunicato dell’Agenzia Dogane

COMUNICAZIONI RELATIVE AI MODELLI INTRA-2

in cui si precisa quanto segue:

  • sta per uscire un decreto o qualcosa che posticipa di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (Modelli INTRA-2);
  • nel frattempo qualcuno si è accorto che i dati statistici all’ISTAT “per il mese di gennaio 2017” vanno comunque inviati, poichè derivanti da un Regolamento Europeo (Reg. CE 638/2004 e smi) sul quale il legislatore (cioè l’Agenzia delle Entrate) non può influire;
  • quindi  l’obbligo di trasmissione dell’Intrastat acquisti permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017;
  • quindi ancora tali soggetti sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (STD e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

Siamo messi così, non c’è nulla da fare. Quindi, a parte l’aver toccato una delle poche cose stabili nel caos fiscale italiano ed anche una delle poche cose funzionanti, ciò è stato fatto con leggerezza (“basta un click”) e si deve per forza fare marcia indietro. Per questo mese quindi tutto come prima. Poi si vedrà.

Intanto ci permettiamo di suggerire, “nelle more della definizione del quadro giuridico”, di ricordarsi di pensare anche a tutti i vari casi particolari che sono stati creati negli anni (ad es. i contribuenti minimi, che ancora esistono e che devono presentare l’intrastat sugli acquisti intracomunitari), poi di vedere se vale la pena – tra tutti i milioni di adempimenti creati – di abolire a metà proprio questo.

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