BLACK LIST: pubblicato il nuovo modello spesometro

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche dello spesometro, delle operazioni black list e gli acquisti da San Marino: per queste due ultime fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, DL 78/2010)

A partire dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per cui viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Fanno eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività ex artt. 22 e 74-ter DPR 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista ex art. 24 co.2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, vanno comunicate se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.

Allo scopo di “semplificare” gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 6 Statuto del contribuente. così come quelle già trasmesse all’Anagrafe tributaria, ed inoltre sono escluse:

  • importazioni ed esportazioni ex art.8, co.1, lett. a) e b) DPR 633/1972.
  • sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Sono invece incluse:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
  • acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare:

  • per operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list, va indicato anche il mese o il trimestre;
  • per gli acquisti effettuati da operatori economici della Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Per le comunicazioni relative al 2012,

  • i contribuenti con IVA mensile dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013,
  • i contribuenti con IVA trimestrale entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e come sempre se il termine di presentazione scade il sabato o in giorni festivi, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione

La disciplina sulle sanzioni concernenti i modelli INTRASTAT è come sempre abbastanza incomprensibile (in linea questo con la maggior parte delle norme fiscali italiane).

Si tenterà quindi di fare un po’ di chiarezza.

I casi in cui si incorre in sanzione con riguardo all’INTRASTAT sono:

  • l’omessa presentazione,
  • la presentazione inesatta o irregolare,

che vengono punite con una sanzione piena da € 516 a € 1.032.

Queste due casistiche possono essere sanate come segue.

OMESSA PRESENTAZIONE

Si possono avere questi casi:

  • sanzione ridotta del 50% (da € 516 a € 258) se il contribuente invia l’INTRASTAT entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici, oppure se il contribuente si ravvede di propria iniziativa (CM 23/E/1999);
  • ravvedimento operoso  con sanzione ridotta a 64,5 (1/8 di € 516), a meno che non siano iniziati accessi o verifiche. Il ravvedimento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando le sanzioni ridotte e presentando l’INTRASTAT;
  • semplice invio tardivo del modello, e allora in tal caso le sanzioni dovrebbero d’ufficio essere applicate in maniera ridotta (cosa che non avverrebbe se il contribuente non inviasse nulla e gli uffici non lo invitassero a regolarizzare);
  • sanzione piena se il contribuente non invia nulla e gli uffici non invitano a regolarizzare.

In ogni caso è possibile la definizione agevolata ex art. 16 co.4 D.Lgs 472/1997 a 1/3 delle sanzioni, che va operata sull’importo irrogato.

Il codice tributo da utilizzare è 8911 (altre violazioni tributarie).

PRESENTAZIONE IRREGOLARE O INESATTA

Si possono avere questi casi:

  • la sanzione non si applica se il contribuente, su invito degli uffici o di sua iniziativa, invia il modello in maniera corretta;
  • non ha senso fare il ravvedimento operoso (sono € 64 contro € 0); se il contribuente, anche anni dopo la scadenza del termine per l’invio del modello INTRASTAT, sana la violazione, non può mai esserci nessuna sanzione;

In ogni caso è possibile la definizione agevolata a 1/3 delle sanzioni irrogate quando arriverà l’atto di contestazione delle stesse, nel caso in cui il contribuente non sana la violazione e gli uffici non invitano alla regolarizzazione (non sembra che si possa rinvenire un obbligo in tal senso per gli uffici).

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

Se il contribuente abbia omesso o inviato tardivamente più elenchi INTRASTAT, o abbia inviato più elenchi errati o irregolari, può applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 co.1 DLgs. 472/1997, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: fruizione dell’agevolazione

In merito all’agevolazione campionari, meglio conosciuta come Tremonti – quater, si propone il seguente link a questa circolare dello Studio Astolfi.

In tale documento (.doc) liberamente scaricabile vengono specificate le modalità di fruizione dell’agevolazione facendo specifico riferimento agli appositi quadri del Modello Unico 2011.

>>>> Vai alla circolare dello Studio Astolfi

Lo Studio Giardini ha pubblicato a suo tempo una utility (30,00 € + IVA) per l’adeguata documentazione delle attività di R&S campionari, acquistabile on line sul sito del Commercialista Telematico.

>>>> Vai all’utility sul sito del Commercialista Telematico

INTRASTAT: Scadenzario 2011 e Decreto Sviluppo

Gli elenchi INTRASTAT vanno presentati in via telematica con le seguenti scadenze: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese/trimestre) di riferimento, attraverso in alternativa:

  • Servizio telematico doganale;
  • Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Con CM 60/D/1999, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che per gli Uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa, quindi se la scadenza di presentazione INTRASTAT cade di sabato i contribuenti non possono beneficiare del differimento generalizzato dei termini al lunedì successivo.

Parte della dottrina ha sostenuto che tale limitazione interessi anche gli elenchi INTRASTAT trasmessi attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in quanto gli stessi fungono semplicemente da canali di trasmissione, mentre il destinatario finale delle dichiarazioni rimane comunque l’Agenzia delle Dogane.

L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 110/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), risolve finalmente tale problematica stabilendo che i versamenti e gli adempimenti, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Pertanto, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL), se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo a prescindere dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

Scadenzario Intrastat 2015

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2011