STABILE ORGANIZZAZIONE: riferimento è il modello OCSE

Fonte: Eutekne.info

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9166/2011, ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’IVA, la verifica della sussistenza del requisito della stabile organizzazione deve essere operata sulla base del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione.

E’ stato in tal modo rigettato il ricorso di un contribuente, avverso il diniego al rimborso di un credito IVA maturato nel1995, ex art. 38-ter DPR 633/1972 dell’epoca: tale disposizione riconosceva ai soggetti non residenti il diritto alla restituzione delle eccedenze detraibili, purché domiciliati in Stati UE, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia.

La tesi – rigettata dai giudici –  era che una società non residente avrebbe avuto il diritto di richiedere il rimborso in relazione ad operazioni, ad essa dirette ed intestate, non riferibili alla propria sede secondaria nel territorio dello Stato, che non aveva mai detratto l’IVA, né avrebbe potuto chiederla a rimborso.
La Cassazione ha ravvisato invece l’esistenza di una stabile organizzazione, e conseguentemente l’esclusione dal diritto al rimborso, richiamandosi all’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, ed all’art. 9 VI Direttiva 77/388/CE, che dispongono che un centro di attività stabile (una struttura munita di risorse materiali ed umane), può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari: a tale fine, non rilevano, tuttavia, le attività di carattere meramente preparatorio oppure ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how.

La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale, secondo la Corte, può essere ricavata anche da elementi indiziari, come l’identità delle persone fisiche che agiscono per tale impresa e quella straniera, la partecipazione alle trattative oppure alla stipulazione dei contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (sentenze Cassazione 3889/2008; 17373/2002; 7689/2002).

La Corte conclude infine:

  • il centro di attività stabile (struttura organizzata di mezzi e persone alle dipendenze del soggetto non residente) non è incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita, e che non rileva in ordine all’imputazione dei rapporti fiscali, per cui non è possibile dubitare dell’attribuibilità ad una società del ruolo palese ed occulto di stabile organizzazione di soggetto non residente, soltanto in ragione della propria personalità giuridica (Cass. n. 6799/2004);
  • l’attività di controllo sull’esatta esecuzione dei contratti tra il soggetto nazionale e quello non residente non può considerarsi ausiliaria e, come tale, non suscettibile di far assumere alla società incaricata il ruolo di stabile organizzazione in Italia della società straniera, ex art. 5, par. 4, modello OCSE (Cass. n. 10925/2002). Nessuna rilevanza decisiva può, invece, essere riconosciuta alle indicazioni riportate nel commentario al modello OCSE, in quanto non riveste alcun valore normativo e costituisce, al più, una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti all’OCSE, e sul quale il governo italiano ha espresso una riserva, facendo salva l’interpretazione dei giudici nazionali (Cass. n. 17206/2006);
  • la struttura organizzativa non deve necessariamente essere, di per sé, produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile (Cass. 7682 e 7689/2002).
  • ai fini della decisione in oggetto è esclusa la pertinenza della sentenza della Corte di Giustizia UE 16/07/2009 (causa C-244/08), poichè riguardante le sole modalità di restituzione dell’IVA versata, e non il presupposto da cui dipende la legittimazione alla richiesta di rimborso dell’imposta.

INTRASTAT: omessa presentazione e dichiarazione fraudolenta

Si segnala la seguente sentenza della Cassazione, nr. 8962 del 08/02/2011, in cui si stabilisce che l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat non costituisce di per sè reato di dichiarazione fraudolenta (ex art.3 D.Lgs 74/2000): il reato in questione infatti scatta solo se viene accertata nei confronti del fisco la frode.

La frode infatti – precisa la Suprema corte – si ha quando il contribuente indichi nella dichiarazione annuale importi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (che  superino gli importi ivi indicati), inoltre è anche necessario il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, e che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione  delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.

Quindi omettere la presentazione dell’Intrastat configura un illecito amministrativo, non essendo sufficiente di per sè ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta.

La sentenza in questione riguarda una attività di importazione di auto dalla Germania.

INTRASTAT: sanzioni tardiva presentazione RM 20/E/2005

Si segnala la RM 20 del 16/02/2005 in merito alle sanzioni per tardiva presentazione degli elenchi Intrastat.

In particolare, la RM 20/E/2005 in esame parte da un quesito dell’Agenzia Dogane nel quale si chiede se la tardiva presentazione degli Intra configuri una violazione “meramente formale” e come tale non pregiudizievole per l’attività di controllo dell’Amministrazione e quindi non sanzionabile, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

La nozione di “violazione meramente formale” viene specificata nella CM 77/E/2001, che esclude dalla sanzionabilità le le violazioni che non incidono su base imponibile, imposta, suo versamento e che non pregiudicano il controllo dell’Amministrazione. Allo stesso tempo però il discorso non viene ritenuto valido per tutte quelle violazioni che, pur formali, riguardano l’obbligo di presentazione entro specifico termine di atti soggetti a controllo (quali ad es. gli Intrastat).

La presentazione tardiva dell’Intrastat è quindi sempre sanzionabile, ed è anche ravvedibile ex art.13, co.1, lett. b) D.Lgs 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di commissione della violazione.

Ricordiamo che la sanzione va pagata con F24 e cod. tributo 8911 ed è pari a:

  • 51 EUR per ogni elenco tardivo e violazioni commesse fino al 31/01/2011;
  • 64 EUR per ogni elenco tardivo e violazioni commesse a partire dal 01/02/2011

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
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Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.