CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: scadenza invio al 31 dicembre

Il termine di chiusura dell’invio telematico del modello CRT, inizialmente previsto al 20 gennaio 2011, viene anticipato al 31 dicembre 2010 .

L’anticipo della scadenza fa seguito alla Comunicazione della Commissione europea, del 2 dicembre, che prevede la possibilità di concedere il regime di aiuto temporaneo di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

L’agevolazione – si ribadisce – è riservata alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) e 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007, e alla sottocategoria 32.99.20, in relazione alla sola fabbricazione di bottoni.

Per poter accedere alla detassazione riservata a imprese di questi settori che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea, si dovrà quindi presentare la comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

L’Agenzia ha recepito la Comunicazione con il provvedimento del 9/12/2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il precedente del 10 settembre 2010, con il quale era stato fissato al 20 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione del modello CRT.

RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: no al rimborso se l’Erario non ha incassato l’IVA

Si riporta la seguente sentenza in materia di rimborsi IVA.

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E.Papandrea

Data: 01/12/2010

SENTENZA n. 931/3/2010 Commissione Tributaria Provinciale di Pescara

Il caso
La società IT1 stipula con la società ES1 un contratto per l’esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso uno stabilimento di desolforazione situato sul territorio nazionale.
ES1, a sua volta, affida la realizzazione del lavoro a una Associazione temporanea d’imprese (ATI) costituita da due società spagnole, ES2 e ES3.
ES3, agendo per conto dell’ATI, per realizzare parte dei lavori affidati, acquista materiale presso il fornitore IT2 – produttore di pannelli termoisolanti – e lo stesso fornitore consegna il materiale occorrente presso lo stabilimento di desolforazione, emettendo regolari fatture assoggettate a IVA, trattandosi di operazione interamente svolta sul territorio nazionale.
In seguito, ES3 fattura all’ATI – committente spagnolo – sia il materiale acquistato da IT2 sia la propria prestazione per il montaggio dei pannelli termoisolanti presso lo stabilimento di desolforazione. L’insieme dell’operazione viene effettuata senza applicazione dell’IVA, con indicazione nella fattura spagnola della dicitura: “consegna di materiale non soggetto ad IVA. Operazione esente da IVA trattandosi di consegna in Italia“.
L’ATI – a sua volta – fattura il lavoro effettuato al cliente finale ES1, che applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Il diniego del rimborso
ES3 presenta, in data 9/4/2008, richiesta di rimborso ex art.38-ter presso il Cento operativo di Pescara.
Il Centro operativo di Pescara nega il rimborso così argomentando:

  • preso atto che la società ES3 ha acquistato beni da fornitore italiano (IT2) per la realizzazione di un impianto da installarsi, a cura della società non residente, presso lo stabilimento situato sul territorio nazionale;
  • tenuto conto che la società ES3 ha successivamente venduto l’impianto realizzato, fatturando sia il materiale che la prestazione di montaggio e installazione a committente spagnolo senza applicazione di imposta in quanto, come si rileva da fattura di vendita, “operazione esente da Iva trattandosi di consegna in Italia“;
  • posto che si tratta, in realtà, di cessione interna rilevante in territorio nazionale per cui l’imposta doveva essere assolta in Italia da parte del soggetto comunitario cedente l’impianto oppure dal cessionario/committente comunitario attraverso gli istituti della identificazione diretta ex art.35-ter DPR 633/1972 o della rappresentanza fiscale in Italia ex art.17, co.2, DPR 633/1972;
  • considerato che nel caso di specie non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17, co.3, DPR 633/1972.
  • comunica che l’istanza di rimborso IVA non può essere accolta per avere la società richiedente posto in essere operazioni attive in Italia (cessioni di beni all’interno dello Stato) in contrasto con le disposizioni sopra citate.

Il ricorso respinto e le motivazioni della sentenza
La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha respinto il ricorso presentato dalla società ES3 richiedente il rimborso e facente parte dell’Associazione temporanea d’imprese, formulando le seguenti osservazioni:

  • dalla fattura oggetto di richiesta di rimborso emerge che la cessione/prestazione di cui trattasi è rilevante ai fini IVA in quanto operazione effettuata sul territorio nazionale. La stessa è tuttavia rimasta interamente detassata in quanto né il cedente/prestatore (ES3) né il cessionario/committente (ATI) hanno soddisfatto gli adempimenti tributari previsti per le operazioni/prestazioni svolte interamente in territorio nazionale;
  • nel caso in esame, come evidenziato dalle motivazioni del diniego, non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17 co.3 DPR 633/1972, visto che l’ATI (cessionario/committente della prestazione e della fornitura) non è residente nel territorio dello Stato, bensì trattasi di soggetto spagnolo che non ha in Italia una stabile organizzazione e non ha né nominato un rappresentante fiscale ex art.17, co.2, né si è identificata direttamente ex art.35-ter, DPR 633/1972, operazioni che avrebbero consentito di assolvere gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato al soggetto non residente;
  • visto quanto precede, la Ctp giudica irrilevante la memoria difensiva dell’ATI circa la successiva fattura dalla stessa emessa a ES1 e dalla successiva applicazione da parte di ES1 dell’inversione contabile.

Quindi, conclude la Ctp di Pescara, “…la ricorrente non ha diritto al rimborso IVA ex art. 38-ter DPR 633/1972, in quanto non solo non si è resa debitrice d’imposta a seguito della cessione in territorio italiano di beni nazionali, ma anche perché non potendosi assolvere l’imposta ad essa relativa in nessuna delle modalità sopra descritte, l’Erario non ha incassato l’IVA sulla predetta cessione con la conseguenza che il riconoscimento del rimborso richiesto costituirebbe un indebito rimborso da parte dell’ufficio

BLACK LIST: RM 121/E/2010 – sempre obbligatoria la comunicazione delle operazioni

Fonte: Fisco Oggi del 29/11/2010
Autore: A. M. Badiali
La società soggetto passivo IVA, residente in Italia, è obbligata alla comunicazione telematica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute dalla sua stabile organizzazione, con sede in un Paese black list, nei confronti o da parte di operatori economici ivi residenti.
Non importa quindi se nel Paese Black List non c’è IVA, la comunicazione al Fisco delle operazioni della stabile organizzazione è obbligatoria.
Così la  RM n. 121/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre.
In un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti si chiedono chiarimenti sull’obbligo della comunicazione telematica ex art. 1, co. 1, DL 40/2010 per prevenire le frodi IVA negli scambi con l’estero.
In particolare, l’impresa fa presente che alcune operazioni avvengono direttamente tra la stabile organizzazione e le imprese residenti negli Emirati, Stato in cui non è prevista l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, neanche la tenuta del registro IVA.
L’Agenzia delle Entrate – ribadendo anche quanto già precisato con la CM n. 53/E del 21 ottobre – chiarisce innanzitutto che, data la ratio antievasione della norma:
1.      non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2.      l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”.
L’obiettivo, infatti, è quello di monitorare a tutto campo i rapporti economici dei soggetti passivi IVA, laddove c’è più rischio di di illegalità fiscale: per tale motivo l’obbligo in questione non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list ex DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.

La società, quindi, è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI:on line la versione 1.04

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 (aggiornamento al 15/11/2010) dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap.1 (Introduzione e principi generali) con l’aggiunta di un paragrafo dedicato agli Incoterms 2010, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011
  • i cap.2 (Esportazioni) e 3 (Importazioni) con l’aggiunta della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 90673 dell’8/10/2010 sul codice EORI (appendice 4 cap.2);
  • il cap.7 (Operazioni con Repubblica San Marino e Città del Vaticano) con il miglioramento dell’esposizione e le nuove implicazioni in tema di black list;
  • il cap. 8 (Rimborso IVA ai non residenti) con il provvedimento di proroga dei termini di presentazione dell’istanza di rimborso
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta della CM 53/E/2010 che chiarifica le modalità della comunicazione e della CM 54/E/2010 sulle sanzioni non applicabili;
  • il cap.11 (Contenzioso doganale) con l’aggiunta delle modalità di adesione ai PVC dell’Agenzia delle Dogane

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.