Entra in vigore dal 1° gennaio 2013 la Nomenclatura Combinata delle merci, adottata dalla Commissione UE con il Reg. 927/2012/UE del 9 ottobre 2012 (G.U.U.E. n. L304 del 31/12/2012).
Il regolamento sostituisce l’allegato I del Reg. CEE 2658/87 del 23 luglio 1987, che ha istituito una nomenclatura delle merci che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della UE e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione delle merci.
L’intervento modernizza la Nomenclatura Combinata (NC) e ne adegua la struttura per “tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare a impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi”.
Le principali novità sono state illustrate dall’Agenzia delle dogane con la comunicazione relativa alla Tariffa doganale n. 131742 del 6 novembre 2012 (TAR 2012 – 081).
Si segnalano in particolare:
- la semplificazione dei codici NC del Benzolo (2707 10), Toluolo (2707 20), Xilolo (2707 30) e altre miscele di idrocarburi (2707 50): vengono eliminati dal codice NC la suddivisione di tali prodotti in “destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili” e “destinati ad altri usi”;
- la modifica apportata alla classificazione relativa all’alluminio greggio (7601): nella voce “leghe di alluminio” (7601 20) è stata introdotta la distinzione tra “placche e billette” (NC 7601 2020) e “altri” (NC 7601 2080), in sostituzione della precedente distinzione (tra “primario” e “secondario”), eliminata in quanto ritenuta ormai superata.