Il residente che usa l’auto immatricolata in paesi terzi senza autorizzazione doganale è soggetto a denuncia per contrabbando.
Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, hanno reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, con il comunicato (Prot. 56256 /RU) del 07.05.2012, volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.
Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato ex artt. 137 e ss. Regolamento (CEE) 2913/1992 (Codice doganale Comunitario) e ex artt. 558/561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.
Gli artt. 559, 560 e 561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.
Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione e dell’IVA, ex art. 67 DPR 633/1972 nei seguenti casi:
- Uso a titolo occasionale e di emergenza: tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
- Mezzo di trasporto in locazione: il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
- Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero: l’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.
Secondo l’Agenzia delle Dogane, l’utilizzo senza autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ex art. 216 TULD (DPR 43/1973), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.
Infine, il comunicato in questione riporta anche un comunicato dell’Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere in cui si affronta il problema dal lato opposto, e cioè l’utilizzo di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera o che ivi trasferiscono il proprio domicilio.