PLAFOND IVA: fatturazione differita e nuova lettera intento

In caso di fatturazione differita, le cessioni di merci spedite o consegnate dopo l’11/02/2015 (fine del regime transitorio) possono essere effettuate senza IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, solo se il fornitore ha ricevuto la lettera di intento con le nuove modalità, cioè:

  • l’esportatore con plafond IVA utilizza il nuovo modello e lo trasmette sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia Entrate che rilascia l’apposita ricevuta (ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014).
  • Il fornitore deve avere la ricevuta dell’Agenzia Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate cartacee) o deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento (vai alla pagina di verifica sul sito dell’Agenzia), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione e stampare e/o fare pdf della schermata come prova. In caso contrario il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, subisce la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA dovuta.

Questo perchè, per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione, quindi la consegna della merce al destinatario, scortata da DDT, realizza il momento impositivo dell’operazione, anche se la fattura per le cessioni di beni scortati da DDT può essere differita al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). La fattura differita infatti è solo una semplificazione burocratica che nulla ha a che vedere con il momento impositivo dell’operazione.

Nel caso in cui, dal 12/02/2015, avviene la consegna della merce senza che l’esportatore abituale abbia presentato la dichiarazione d’intento secondo le nuove modalità, si avrà dunque che la cessione sarà avvenuta ai fini IVA, senza il riscontro del fornitore: in tal caso al momento dell’emissione della  fattura differita dovrà essere applicata l’IVA, non essendoci i requisiti ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/1972 ed ex art. 1 co. 1 DL 746/1983. Se non si vuole che ciò accada è chiaro che l’esportatore abituale deve trasmettere tempestivamente le lettere di intento con le nuove modalità, in modo che le fatture del fornitore possano essere fatte in regime di non imponibilità IVA.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento : in tal caso l’invio della nuova dichiarazione di intento dovrà avvenire prima della fatturazione o del pagamento, in modo che il fornitore possa verificare l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia.

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PLAFOND IVA: istruzioni per utilizzo in Dogana

L’Agenzia Dogane, con nota 11/02/2015 n. 17631 ha dato le istruzioni per l’utilizzo in Dogana del nuovo modello di dichiarazione d’intento, tenendo conto del fatto che per poter effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 68 co.1 lett. a) DPR 633/1972:

  • la presentazione della dichiarazione di intento deve essere per ora cartacea, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate, ; la banca dati delle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate non è ancora stata messa a disposizione delle Dogane, ex art. 20 co. 3 DLgs. 175/2014 (il termine previsto è il 12/04/2015, 120 giorni dalla data di pubblicazione).
  •  la base imponibile IVA delle importazioni, determinata ex art. 69 DPR 633/1972, comprende elementi (dazi, spese di inoltro) che non sono necessariamente noti al momento di emissione della lettera di intento, pertanto viene chiarito che, a prescindere da quanto indicato sulla dichiarazione di intento, il plafond utilizzato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale di importazione.

Di seguito alla nota delle Dogane si è avuto il provv. Agenzia Entrate n. 19388 dell’11/02/2015, che ha aggiornato il modello di dichiarazione di intento sulla base di quanto previsto sopra per le importazioni senza applicazione dell’IVA.

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