IMPORT: no prestazione di garanzia per beni in libera pratica destinati ad altro Stato UE

A partire dal 8/04/2014 iniziano i controlli automatizzati di validità e coerenza delle dichiarazioni relative a merci destinate ad essere trasferite in altro stato UE.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 3540 fornisce istruzioni per applicare lo speciale regime 42 (importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE), per contrastare i possibili comportamenti illeciti e verificare con certezza che le merci vengano effettivamente trasferite in un altro Stato UE, presupposto per la concessione della sospensione dell’IVA.

A monte delle modifiche normative, la direttiva 2009/69/CE, recepita ex L.217/2011 (legge comunitaria 2010) con l’introduzione all’art.67 DPR 633/1972 dei commi 2-bis e 2-ter .

In particolare, con le nuove disposizioni, cambiano i dati che gli operatori devono inserire nella dichiarazione doganale, per potersi avvalere del beneficio della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro; l’importatore indica obbligatoriamente nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato UE di importazione preceduto dal codice Y040, o il numero dipartita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato UE di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime di reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato UE (regime 63).

I citati codici garantiscono prassi uniformi nella UE in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.

Viene inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato UE: si tratta di un’informazione non obbligatoria, ma che potrebbe essere richiesta dall’ufficio doganale se ritenuta necessaria per il riconoscimento del regime.

Ulteriore presupposto indispensabile per la sospensione IVA all’importazione è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nel VIES, come soggetti passivi IVA abilitati agli scambi intra UE.

Infine, per ottimizzare le operazioni di controllo, nel sistema AIDA, in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 (Regime), l’operatore immette le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema stesso possa verificarne la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.

A partire dal 8/04/2014 quindi non è più dovuta la prestazione di garanzia per l’importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE (regime 42).