Nuova Sabatini L.98/2013: domande a partire dal 31/03/2014

Fonte: Studio Astolfi

FINANZIAMENTI  PER  L’ACQUISTO  DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE  DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE  (Legge 98/2013, Nuova Sabatini)

Agg.  12/02/2014

Sito del Ministero con tutte le  informazioni relative alla normativa 

Sito Cassa depositi e prestiti con tutte le informazioni:

Sito Ministero con le FAQ 

Elenco banche convenzionate: (Agg. al 17/03/2014)

RIFERIMENTI  NORMATIVI

–    Art.  2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

–    Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014 “Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A00396) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014)

–  circolare 10 febbraio 2014, n. 4567

FONDI  DISPONIBILI  A LIVELLO NAZIONALE  PER IL FINANZIAMENTO BANCARIO

€ 2,5 miliardi (elevabile fino a cinque  miliardi di euro, previo varo di una ulteriore norma di legge
Salvo esaurimento, i finanziamenti devono essere concessi sino al 31 dicembre 2016

FONDI DISPONIBILI A LIVELLO NAZIONALE PER IL CONTRIBUTO SUL INTERESSI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato  € 191,5 mln

SOGGETTI  BENEFICIARI – Art. 2 –  (sono escluse le grandi  industrie)

Micro,  piccole e medie imprese (iscritte al registro imprese)

Le uniche attività escluse sono le seguenti:
a)    dell’industria carboniera;
b)   delle attivita’  finanziarie e assicurative  (sezione  K  della  classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007);
c)   della  fabbricazione  di  prodotti   di   imitazione  o di  sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

CARATTERISTICHE DEL  FINANZIAMENTO  (è ammesso il leasing) –  Art. 4

Durata massima del finanziamento:  5  anni (compreso il periodo di  preammortamento o di prelocazione)
Può coprire fino al 100% degli investimenti
Finanziamento minimo: € 20.000
Finanziamento massimo : €  2.000.000
Il finanziamento  può essere frazionato in più iniziative di acquisto
Erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio  nazionale

INVESTIMENTI  AMMISSIBILI  art. 5 punti 1 e 2   (solo beni nuovi di fabbrica)

– macchinari
–   impianti
–   beni  strumentali  di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,
–   hardware,  software  e   tecnologie   digitali,   classificabili,  nell’attivo dello stato patrimoniale,  alle  voci  B.II.2, B.II.3  e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile,

–  E’ ammesso anche l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una  unita’ produttiva, nel caso in cui l’unita’    produttiva sia  stata  chiusa  o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e  gli  attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.


INVESTIMENTI ESCLUSI  art.5 punto 6 (beni usati e di costo inferiore ad  € 500,00)

–    commesse  interne
–    spese  relative  a macchinari, impianti e attrezzature usati
–    le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte
–    i costi relativi al contratto di finanziamento
–    singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA

MEZZI PROPRI DESTINATI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO (FAQ)

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili purchè si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed afferenti una unità locale dell’impresa; fanno eccezione i mezzi e le attrezzature di trasporto delle imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo che non sono ammessi (regolamento 800/2008).
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

IMPRESE DI TRASPORTO (FAQ)

L’articolo 2 punto 10 del regolamento GBER precisa che nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, casi in cui i mezzi e le attrezzature di trasporto non rientrano quindi negli investimenti ammissibili.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013)

LEASING – art.5 punto 5 (è ammesso)

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE Art. 6 punto 1 (non è in de minimis)

Contributo  pari  all’ammontare complessivo degli interessi calcolati  in  via  convenzionale  su  un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque  anni  e d’importo  equivalente  al  predetto  finanziamento.
(L’agevolazione è  parti a circa l’8 % del costo del bene)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 10 – (cinque quote annuali)

L’erogazione del contributo in  quote annuali ed è subordinata al completamento degli investimenti.

FONDO DI GARANZIA  Art.6  punto 3 (cumulabilità)

La concessione del finanziamento di cui all’art. 4  puo’  essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei  limiti  e  sulla base delle condizioni di operativita’ del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.

COME ATTIVARE IL FONDO DI  GARANZIA ? (FAQ)

Come regola generale i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.

Ciò premesso, l’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di agevolazione ai sensi del DM “Beni strumentali” alla banca o intermediario finanziario, può chiedere alle stesse di valutare la possibilità di attivare, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa dello strumento , la garanzia del Fondo in relazione al finanziamento richiesto.
Come eccezione alla regola generale suddetta, le “PMI femminili” (società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne) e le PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono presentare richiesta di garanzia direttamente al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale).
Il Gestore effettua l’istruttoria della richiesta e, nel caso di accoglimento, rilascia in favore dell’impresa una “prenotazione di garanzia”. Ricevuta la prenotazione della garanzia, l’impresa può recarsi presso una banca/ intermediario finanziario o confidi che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla comunicazione della medesima prenotazione.

AVVIO INVESTIMENTI  art. 5 punto 3 (la prima fattura deve essere successiva  alla data della domanda, l’ordine può essere  anche precedente)

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI art. 5 punto  3 (12 mesi dalla data di stipula del finanziamento)

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata  massima  di  dodici  mesi   dalla   data   di   stipula   del finanziamento. A  tale  fine  e’  presa  in  considerazione  la  data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso  di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI  art.5 punto 4  per i beni non acquisiti in leasing: tre anni

Gli  investimenti,  qualora  non  riferiti  ad  immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere  capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno  tre  anni.

LE DOMANDE VERRANNO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE

(non è prevista una graduatoria Il Ministero comunicherà  l’avvenuto esaurimento delle risorse)

CUMULO AGEVOLAZIONI – Art. 7

Le agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni   pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a  titolo  de minimis secondo quanto previsto dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il superamento  delle  intensita’  massime  previste  dall’art.15  del regolamento GBER  (regolamento CE 800/2008 della commissione del 6/8/2008 –  20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Art. 8 (direttamente alla Banca o società di leasing)

Le imprese devono presentare alla banca (o al leasing)  la domanda di accesso al contributo contestualmente e a corredo della richiesta di finanziamento. Sarà la Banca o l’intermediario finanziario  che si  attiverà per prenotare il contributo presso la cassa depositi e prestiti. Al termine  di questo iter la banca potrà procedere a deliberare il finanziamento.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 9

Il Ministero, entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell’elenco dei  finanziamenti  deliberati  da  ciascuna  banca  o  intermediario finanziario e  della  documentazione  ad  esso  allegata,  adotta  il provvedimento di concessione delle  agevolazioni.