INTRA UE: iscrizione al VIES si aggiunge il canale online

Fonte: Agenzia Entrate, comunicato n. 37 del 26/03/2014

A partire dal 26 marzo 2014 è attivo il nuovo servizio dell’Agenzia Entrate che consente ai soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intra UE  (VIES  – Vat information exchange system) e poter così eseguire operazioni con altri Paesi UE.

In precedenza, i contribuenti in possesso di partita IVA, per essere iscritti al VIES dovevano presentare istanza (a mano, per raccomandata o via PEC) all’ufficio competente, mentre adesso l’Agenzia aggiunge il canale online, per snellire gli adempimenti per gli operatori del settore.

Utilizzo del servizio

Per utilizzare il nuovo servizio online bisogna essere abilitati a Fisconline o Entratel, e basta indicare nel campo dedicato la propria partita IVA; entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intra UE, l’Agenzia effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nel VIES. Qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini IVA emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio VIES sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

Recesso dal VIES

Si precisa che i soggetti già inclusi nell’archivio VIES che intendano retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intra UE devono presentare un’istanza di revoca a un qualunque ufficio dell’Agenzia (un fac-simile dell’istanza è allegato alla CM 39/E/2011), non potendosi effettuare il recesso telematicamente.

MARCHI +: apertura bando il 4 settembre

E’ possibile inviare le domande per l’ottenimento delle agevolazioni sui marchi a partire dalle 00:00:01 del 4 settembre 2012.

E’ questo l’orario in cui verrà infatti aperto il FORM ONLINE per l’invio delle richieste di agevolazione e l’ottenimento del numero di protocollo telematico, a cui dovrà far seguito, entro 5 giorni, l’invio di tutta la documentazione estesa richiesta dal bando.

L’invio in questione dovrà necessariamente richiamare il numero di protocollo telematico assegnato tramite il form online e dovrà essere effettuato tramite PEC (impreseptpi@legalmail.it) oppure raccomandata A/R (RETECAMERE, Via Valadier 42, 00193 ROMA)

La procedura di invio del form online verrà chiusa ad esaurimento fondi.

Per maggiori informazioni lasciamo i seguenti link:

1) Sintesi della normativa;

2) sito di riferimento: www.progetto-tpi.it dove è pubblicata anche una sezione dedicata alle FAQ

RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: scadenza del 31 marzo 2011

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/9/CE, a partire dal 1° gennaio 2010 (quindi con i rimborsi relativi all’anno 2009) il meccanismo del rimborso dell’IVA pagata da un soggetto passivo in uno Stato diverso da quello di stabilimento è ora il seguente:
  • i soggetti passivi IVA residenti in uno Stato UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
  • i soggetti passivi IVA residenti in Italia possono chiedere il rimborso nei vari Paesi UE per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.
In particolare, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso IVA in uno stato UE diverso da quello in cui sono stabiliti devono presentate l’istanza esclusivamente via web direttamente al paese in cui sono stabiliti (tramite la propria amministrazione fiscale) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello di riferimento.
Per le sole istanze relative al 2009 (cioè per l’IVA pagata all’estero nel 2009 di cui si sarebbe dovuto chiedere il rimborso entro il 30 settembre 2010) è stato deciso, a causa delle difficoltà verificatesi nell’attuazione delle procedura telematiche in alcuni Stati UE, di prorogare il termine del 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.
In Italia tale proroga è stata recepita con Provvedimento prot. 141440/2010 dell’11/11/2010 del direttore dell’Agenzia Entrate.
Riepiloghiamo di seguito brevemente la procedura.
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SOGGETTI ITALIANI
I contribuenti italiani presentano la richiesta di rimborso tramite Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. L’abilitazione può essere chiesta e ottenuta anche da soggetti non residenti che però devono prima chiedere il codice fiscale italiano (con modello AA5/6) e dopo l’abilitazione devono essere in possesso di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
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SOGGETTI UE
I soggetti residenti in altro stato UE che vogliono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia devono presentare la richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all’agenzia delle Entrate.
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SOGGETTI EXTRA UE
I soggetti extra UE, invece, continuano a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo, tramite il [download id=”6619″]
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PROCEDURA TELEMATICA
Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.it, accedere al portale per i rimborsi IVA e compilare on line la domanda con l’ausilio della Guida Operativa messa a disposizione nel sito: sempre nel sito inoltre sono riportate tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le diverse condizioni vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
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CONDIZIONI
Il contribuente:
  • deve aver svolto attività d’impresa,
  • non aver effettuato unicamente operazioni esenti e non soggette che non danno diritto al rimborso,
  • non essersi avvalso del regime dei minimi, o del regime speciale per i produttori agricoli.
La domanda di rimborso può essere:
  • trimestrale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro (se inferiore il rimborso sarà annuale);
  • annuale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

Trovate una trattazione approfondita della materia nell’e-book dello Studio “Operazioni Internazionali 1.05”, 337 pagine aggiornato al 01/03/2011, in vendita sul sito del Commercialista Telematico.

>>>> Scarica gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book

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INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco non devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.

Per converso, coloro che risultano presenti nell’elenco e non desiderano intraprendere operazioni intra UE, possono invece inoltrare all’Agenzia istanza di revoca.

Si precisa che a partire dalla fine di febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.