La Corte di Cassazione, con ordinanza 12599 del 4 giugno 2014 ha stabilito che il trasporto di passeggeri per brevi crociere a bordo della motonave di una società non consente a quest’ultima di beneficiare dell’esenzione IVA per i proventi incassati, poiché il servizio prestato comprende anche prestazioni accessorie turistico ricreative, sia in navigazione sia a terra.
Secondo la Cassazione l’esenzione IVA spetta soltanto in caso di mero trasporto pubblico, di linea oppure no, senza servizi aggiuntivi e con assegnazione ricevuta per procedura concorsuale.