INTRASTAT: origine non preferenziale merce

INTRASTAT: origine non preferenziale merce.

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con Determinazione n. 493869/2021, ha previsto che negli INTRASTAT cessioni (INTRA-1 bis) effettuate dal 2022 è obbligatorio indicare il codice ISO relativo al Paese di origine delle merci spedite (colonna 15), a fini statistici.  Questo dato è aggiuntivo rispetto alla provincia di provenienza o di produzione dei beni (colonna 14).

Nella stessa Determinazione, l’Allegato 11 riporta le istruzioni di compilazione.

Quale origine indicare?

Il dato da indicare è quello relativo all’origine non preferenziale merce.

L’origine non preferenziale serve per l’applicazione di misure di politica commerciale dei Paesi, per le statistiche di commercio estero e per la corretta applicazione dell’etichettatura delle merci (“MADE IN”), riguarda la provenienza geografica del prodotto (il luogo dal quale le merci vengono spedite), non la “nazionalità economica” non va confusa con la provenienza dei beni .

L’origine preferenziale invece serve all’applicazione di esenzioni o riduzioni dei dazi ove sussistano accordi di libero scambio tra Paesi UE ed extra UE.

Come individuare l’origine da indicare in INTRASTAT?

Come segue:

  • I beni interamente ottenuti o prodotti in un unico Paese sono considerati originari di tale Paese (ad es. prodotti minerali estratti in un Paese, prodotti del regno vegetale ivi raccolti, animali vivi, ivi nati e allevati, prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, prodotti caccia e pesca ivi praticate, ecc.)
  • Se alla produzione di un bene contribuiscono due o più Stati o Paesi o Territori, tali beni sono considerati originari del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non UE è determinato sulla base delle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (artt. da 59 a 63 Reg. UE 952/2013 – CDU) e dei relativi Regolamenti – art. 31 ss. Reg. UE 2446/2015 (Regolamento delegato – CDU-RD)

Indicazioni per individuare l’origine

Le “imprese attrezzate” per la trasformazione o lavorazione sostanziale sono quelle in cui sussistono “…requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale” (nota ADM n. 70339/2018).

Ex art. 34 CDU-RD ci sono delle operazioni “minime”, che non sono mai considerate sostanziali, e non conferiscono l’origine.

Ex Allegato 22-01 CDU-RD, limitatamente ai beni ivi compresi, sono individuate le lavorazioni sostanziali idonee ad attribuire l’origine non preferenziale.

Per i beni che, invece, non sono compresi nell’Allegato 22-01, valgono le regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD, non vincolanti per gli operatori (nota ADM 70339/2018).

Ex Reg. UE 1934/2021, in caso di lavorazione o trasformazione realizzata in più Paesi, l’ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Dunque, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

  • nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso;
  • nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata in base al valore.

Come provare l’origine delle merci

Le imprese di produzione dovranno individuare il codice ISO del Paese applicando le regole previste dal CDU e Regolamenti collegati.
Le imprese che commercializzano prodotti di altri dovranno invece chiedere al fornitore di dichiarare (in fattura o altro documento commerciale) il Paese di origine non preferenziale dei prodotti.

Certificati di origine in Camera di Commercio

Il certificato di origine, che attesta l’origine non preferenziale di un bene, va richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede il richiedente. La domanda si presenta telematicamente, tramite la piattaforma CERT’O e deve essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero Sviluppo economico n. 62321/2019).

Il certificato di origine non può essere rilasciato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 49 comma 1 del DPR 445/2000.

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DOGANA: informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) – standardizzazione procedimento e modello di richiesta

In data 08/05/2013 l’Agenzia Dogane ha pubblicato la CM 8/D/2013.

Le disposizioni ex articolo 12 Reg. (CE) 2913/1992 (CDC) ed ex artt. 6 e 7 Reg. (CE) 2454/1993, recante le relative disposizioni d’applicazione (DAC), prevedono l’istituto dell’IVO – “informazione vincolante in materia di origine”, rilevante facilitazione per gli operatori economici. L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. Tuttavia, pur consentendo lo strumento in esame un notevole grado di pianificazione, messa in sicurezza e trasparenza delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione, a differenza delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), esso non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.).

L’istituto in parola ha registrato un interesse sempre più crescente da parte della comunità degli operatori economici e si è avuto modo di rilevare che pervengono diverse richieste di IVO, redatte secondo modelli disparati, sia direttamente da parte di taluni operatori commerciali che da parte delle strutture territoriali di questa Agenzia, talora carenti dei necessari elementi di informazione ex art. 6 delle DAC. Poiché sprovviste di adeguata istruttoria e documentazione di supporto, sono risultati necessari supplementi di indagine presso gli operatori interessati, con allungamento dei tempi di trattazione delle stesse.

Inoltre, ex art.20 Codice Doganale aggiornato (Reg. (CE) n. 450/2008), la richiesta di IVO (o di ITV) “è respinta (…): a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.”

Ne è derivata, pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà verso il basso, l’esigenza di disciplinare la procedura per le richieste ed il rilascio delle IVO.

Ciò premesso, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e di semplificazione delle procedure amministrative, in analogia a quanto già operato con le ITV, l’Agenzia Dogane dispone che, a far data dalla ricezione delle presenti istruzioni, anche tutte le richieste di IVO siano redatte secondo l’allegato modello di richiesta e contengano obbligatoriamente gli elementi informativi di seguito descritti.

DOWNLOAD:

>>>> CM 8/D/2013

>>>> Allegato 1 – Richiesta IVO

>>>> Allegato 2 – Modello IVO

>>>> Allegato 3

DOGANA: dal 1° luglio accordo di libero scambio UE – Corea del Sud

Fonte: www.bg.camcom.it

Data: 16/06/2011

Autore: CCIAA Bergamo

Il 1° luglio 2011 entrerà in vigore l’Accordo provvisorio sul libero commercio tra Unione Europea e Corea del Sud.
In pratica, in virtù di tale Accordo le merci di origine preferenziale comunitaria – come già avviene per gli scambi con gli altri Paesi a regime preferenziale – beneficeranno di una riduzione daziaria all’atto dell’importazione in Corea. Inoltre, entro il 2016 i dazi (che attualmente sono mediamente dell’11,2% in Corea e del 5,6% in UE) verranno aboliti su circa il 97% dei prodotti.
Però, diversamente da quanto prevedono gli accordi preferenziali attualmente in vigore con altri Paesi extraUE, non sarà possibile attestare l’origine preferenziale delle merci per mezzo del certificato Eur1, bensì:
– per spedizioni inferiori a 6.000 € bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine preferenziale secondo il testo indicato dall’accordo;
– per spedizioni di importo superiore sarà richiesta un’autorizzazione doganale che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda esportatrice dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale.
L’istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni verso la Corea realizzate nei 3 anni precedenti, oltre all’incidenza in percentuale di tali esportazioni in confronto alle altre destinazioni (occorre dimostrare la frequenza degli scambi).
La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito numero di autorizzazione che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea all’interno della dichiarazione di origine preferenziale.
Ovviamente senza l’autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

>>>> Vai al testo dell’Accordo EU-KOREA Free Trade Agreement

IVA UE: Libro verde sul futuro dell’IVA

Fonte: Eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 09/05/2011

Nell’ambito della conferenza, promossa dalla Commissione europea, che si è tenuta ieri, 6 maggio 2011, a Milano, è stato discusso il contenuto del “Libro verde sul futuro dell’IVA”, pubblicato il 1° dicembre 2010. Molti i relatori presenti, tra i quali: Algirdas Semeta, Commissario UE alla fiscalità e unione doganale; Antonio Vento, Confcommercio; Adam Balog, Presidenza Ungherese; Ine Lejune, PWC; Gottfried Schellmann, Confédération Fiscale Européenne; Milena Piasente, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Richard Brown, Ministero delle Finanze del Regno Unito; Piet Battiau, OCSE; Jorg Krausel, Ministero delle Finanze della Germania.

Come è noto, il documento, predisposto dalla Commissione europea, ha lo scopo di stimolare un dibattito pubblico sul futuro del sistema comunitario dell’IVA. Per questa ragione, tutti gli interessati sono invitati a rispondere, entro il 31 maggio 2011, alle 33 domande in esso contenute. Dopodiché, la Commissione, sulla base dei contributi pervenuti, individuerà – entro la fine di quest’anno – i settori prioritari nei quali sarebbe opportuno intervenire sul piano comunitario.

Le discussioni sul futuro dell’IVA sono state suddivise in due sezioni: la prima riguarda i principi di tassazione delle operazioni intracomunitarie sui quali dovrebbe basarsi la legislazione comunitaria nell’ottica del mercato unico; la seconda, invece, riguarda le questioni che devono essere esaminate a prescindere dalle decisioni che verranno prese sul trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie.
Nel corso della conferenza, le tematiche oggetto del Libro verde sono state affrontate esaminando, nell’ordine, l’adattamento del sistema applicativo dell’IVA al mercato unico, le misure per rendere più semplice ed efficiente il sistema dell’IVA, anche nell’ottica del passaggio al mercato unico e la neutralità dell’imposta, da garantire – da un lato – ampliando la base imponibile attraverso la riduzione del numero di esenzioni e – dall’altra – ridefinendo le regole in materia di detrazione dell’imposta negli scambi tra gli operatori.

In merito alla futura tassazione delle operazioni intracomunitarie, le possibili opzioni si basano, essenzialmente, sulla tassazione nel luogo di origine, in attuazione del regime definitivo previsto dalla stessa Direttiva IVA, e sulla tassazione nel luogo di destinazione. A quest’ultimo riguardo, in alternativa all’attuale sistema impositivo, fondato sulla distinzione tra operazioni “B2B” (business to business) e operazioni “B2C” (business to consumer), è stata proposta l’applicazione generalizzata del meccanismo di inversione contabile alle operazioni interne, in modo da uniformare il loro trattamento a quello delle operazioni intracomunitarie. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto tassando gli scambi intracomunitari nel Paese di origine, ma con l’aliquota IVA prevista nel Paese di destinazione; tale alternativa presuppone l’adozione di un sistema efficace di “sportello unico” nello Stato membro del fornitore per gestire gli obblighi IVA negli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti.

Per garantire la neutralità dell’imposta si propone di agire, innanzi tutto, sulla disciplina delle esenzioni, anche alla luce dei cambiamenti economici e dell’evoluzione tecnologica. Del resto, la riduzione del numero delle esenzioni consente non soltanto di migliorare l’efficienza e la neutralità impositiva, ma anche di ampliare la base imponibile, in alternativa all’incremento del livello delle aliquote IVA. A quest’ultimo proposito, è stato sottolineato come il sistema definitivo, fondato sull’imposizione nel luogo di origine, richiederebbe una maggiore armonizzazione delle aliquote rispetto all’attuale sistema, che consente agli Stati membri una maggiore flessibilità; l’attuale struttura delle aliquote crea, infatti, seri ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico in termini di distorsione della concorrenza, oltre a comportare una diversa tassazione dello stesso bene.

Nel corso della conferenza, particolare risalto è stata data all’esigenza, già presa in considerazione dalla Commissione europea nel programma d’azione approvato dal Consiglio europeo nel 2007, di ridurre le formalità burocratiche, anche al fine di ridimensionare gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi IVA. Per le PMI, peraltro, tali oneri sono proporzionalmente più elevati di quelli sostenuti dalle imprese di maggiori dimensioni, soprattutto se esercitano la loro attività in ambito intracomunitario; inoltre, per esse, il regime di franchigia dall’imposta, pur essendo diretto a ridurre gli oneri amministrativi in esame, presuppone che il volume d’affari realizzato non sia superiore ad una soglia che, però, differisce da Stato a Stato e che, in ogni caso, non trova applicazione nelle operazioni intracomunitarie.