DOGANA: proroga previdimazione certificati origine fino al 21 giugno 2020

L’Agenzia Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di origine Eur1 fino al 21 giugno 2020, a causa della situazione di emergenza Covid-19, con nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020.

Con tale proroga, quindi, viene concesso più tempo alle ditte per ottenere lo status di esportatore autorizzato e potere quindi attestare l’origine preferenziale delle merci direttamente con dichiarazione su fattura: in tal modo, si eviteranno in seguito le complesse procedure per il rilascio degli stessi.

Alla scadenza di questa nuova proroga, infatti, gli Uffici doganali continueranno ad emettere i certificati EUR1 solo dietro presentazione – per ogni spedizione – di documentazione comprovante l’origine preferenziale della merce.

Si ricorda quindi la possibilità di avvalersi delle semplificazioni in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su fattura che può essere rilasciata da:

  • tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro (10.000 euro solo in caso di spedizione nei Paesi del gruppo PTOM verso cui le preferenze si applicano bilateralmente)
  • solo da un esportatore autorizzato o esportatore registrato al sistema REX (solo negli accordi UE-Canada, UE-Giappone e UE-Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente) per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro (o superiore a 10.000 euro per i Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente).

L’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato è una concreta agevolazione per gli esportatori che pertanto, previa attenta analisi sull’origine preferenziale dei propri prodotti, potranno fare istanza all’Agenzia Dogane.

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

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DOGANA: dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine

Dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine possibile con un’unica dichiarazione, di durata fino a 24 mesi, è possibile coprire le merci consegnate prima e dopo la data di rilascio del documento

La nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 89161 del 1/8/2017 ha esaminato le principali modifiche, già applicabili in tutti gli Stati UE dal 14 giugno 2017 (Reg. UE n. 989/2017 che ha modificato il Reg. UE n. 2447/2015), il quale contiene le modalità di applicazione di talune norme del nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), tra cui alcune disposizioni in materia di origine delle merci (autorizzazione di esportatore autorizzato, dichiarazioni a lungo termine del fornitore) e di garanzie per le obbligazioni doganali.

ORIGINE DELLE MERCI

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EXPORT: Origine delle merci

Quando il rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi è necessario – al passaggio della frontiera doganale – stabilire l’origine delle merci oggetto della transazione.

L’origine non preferenziale delle merci è la regola generale, quindi una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta o in cui ha subito l’ultima trasformazione economicamente rilevante. In tal caso la prova dell’origine è data da un certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA.

>>> Scarica il Modello di Certificato d’Origine

L’origine preferenziale deriva da accordi tra la UE e altri Paesi (ne esistono con Svizzera, Messico, Sudafrica, solo per citarne alcuni) con i quali sono stati sottoscritti accordi tariffari di libero scambio, o ai quali la UE accorda autonomamente benefici tariffari. Le regole dell’origine preferenziale variano quindi in base ai singoli accordi e la prova per poter beneficiare delle riduzioni dei dazi è costituita dai relativi certificati di origine preferenziale (EUR1, EUR2, A.TR, ecc.).