ACCISE: obbligo del Documento Amministrativo Elettronico (e-AD) dal 1° gennaio 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: G. Di Muro

Data: 31/12/2010

Obbligatoria la procedura con una comunicazione elettronica per i prodotti in sospensione di accisa

A indicarlo la Commissione europea che, nei giorni scorsi, ha diramato una nota con cui conferma la piena operatività del sistema a partire dal 1° gennaio 2011. A stabilire l’utilizzo dell’ e-AD, questo il nome tecnico del documento telematico che prende il posto della tradizionale bolla cartacea AAD, è l’EMCS (Excise Movement and Control System). Il progetto europeo, che dal 1° gennaio coinvolgerà tutti gli Stati membri dell’Unione, è stato ideato per controllare gli scambi di tutti i prodotti soggetti ad accisa come alcool, bevande alcoliche, tabacchi e idrocarburi. Dal 1° aprile 2010, l’EMCS ha sostituito il documento amministrativo di accompagnamento, in sigla AAD. Al suo posto una serie di messaggi elettronici trasmessi dal mittente al destinatario attraverso le Amministrazioni dei singoli Stati membri dell’Unione europea. La procedura, operativa sin da allora, ha previsto nel periodo transitorio una adesione graduale che ha visto protagonisti per primi Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e che da domani sarà obbligatoria per tutti gli Stati dell’Unione europea.

Il controllo sulle movimentazioni
Due sono i momenti che caratterizzano, secondo la normativa comunitaria, il processo impositivo delle accise, le imposte che gravano sulla produzione e il consumo di beni come tabacchi, alcol e idrocarburi. La prima fase dell’obbligo tributario inizia con la fabbricazione o l’importazione mentre la seconda (esigibilità dell’imposta) con l’immissione in commercio del prodotto. Nella fase transitoria sui beni non viene riscosso alcun tributo e la funzione del sistema di monitoraggio è di permettere agli Stati membri di controllare i movimenti delle merci per verificare che l’imposta sia applicata nell’ultima fase ovvero la destinazione finale. Il documento che segue le merci nelle movimentazione sino alla destinazione finale sarà dal 1° gennaio il documento amministrativo elettronico e-AD.

Come funziona il nuovo sistema
Il documento amministrativo elettronico e-AD, che sostituisce il documento amministrativo di accompagnamento, rappresenta il fulcro del nuovo sistema di monitoraggio Emcs. L’e-AD, nell’ipotesi di un movimento di prodotti soggetti ad accisa tra i detentori di magazzino o tra un depositario e un operatore registrato, è disposta dal mittente e presentato alla Amministrazione nazionale. L’Amministrazione convalida l’e-AD sulla base del numero di registrazione del mittente e del destinatario. Dopo la convalida, all’e-AD viene attribuito un codice unico di riferimento denominato ARC (codice di riferimento amministrativo) e restituito al mittente.

La normativa comunitaria: il documento elettronico
Ad aprire la strada alla dematerializzazione dei documenti di accompagnamento la decisione 1152/2003/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce il documento elettronico (e-da) gestito dal sistema di controllo Emcs in sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (Daa). A seguire la direttiva Ue 118/2008/CEE del 16 dicembre 2008 (G.U.  9/L del 14/01/2009) e il Regolamento  (CE) n. 684/2009 del 24 luglio 2009 (GU L n. 197 del 29/7/2009). Condizioni, regole, tabelle utili alla costruzione del tracciato record che costituisce il documento elettronico e-da, casi particolari, operatori interessati alle transazioni di prodotti in sospensione di accisa. Sono alcuni egli elementi contenuti nel Regolamento Ue n. 684/2009 che detta le modalità e le caratteristiche del documento elettronico (e-da).

La telematica per semplificare gli adempimenti
La funzione basilare del nuovo sistema è di permettere agli operatori che ricevono un prodotto in sospensione di accisa accompagnato dal documento elettronico la chiusura dell’operazione con un messaggio elettronico che andrà a sostituire la firma e la restituzione al mittente della terza copia del Daa cartaceo. Il progetto europeo è il risultato di un iter legislativo che, attraverso una opportuna modifica della normativa comunitaria, mira ad avvalersi della telematica per semplificare gli adempimenti e realizzare, come ha ricordato la Commissione europea, una efficace strategia di contrasto al fenomeno delle frodi sulle accise.

I vantaggi del sistema
Secondo stime delle autorità comunitarie sono più di 100mila gli operatori professionali coinvolti nel nuovo sistema mentre ammontano a 4,5 milioni i prodotti in sospensione di accisa movimentati ogni anno. In questo contesto il nuovo progetto dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che, periodicamente, sono tenuti ad affrontare. Altrettanto importanti in questo contesto si rivelano i vantaggi del nuovo sistema. In particolare:

  • impossibilità di manipolare i documenti cartacei (creazione, gestione e archiviazione);
  • convalida in tempo reale dell’eAD con la conseguente assicurazione che il destinatario è autorizzato a ricevere le merci e riduzione al minimo del rischio di trasmettere dati errati;
  • integrazione del trattamento dati con gli attuali sistemi informatici (software ERP);
  • rilascio in tempo reale della garanzia grazie allo scarico tempestivo del movimento;
  • monitoraggio in tempo reale dei movimenti;
  • scambio di dati tra tutte le parti coinvolte nel processo (operatori professionali e amministrazioni).

FRODI CAROSELLO: Schemi di comportamenti a rischio frode IVA

La Banca d’Italia, tramite l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato a febbraio 2010 un’analisi degli schemi di comportamenti che, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, potrebbero essere riconducibili ad attività di frode dell’IVA, attraverso il classico meccanismo della frode carosello.

Tali comportamenti, riscontrabili soprattutto nelle aziende di nuova costituzione,  richiedono una particolare attenzione da parte dei soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari e professionisti).

Si riportano di seguito gli elementi sospetti che, sotto il profilo soggettivo (tipo di impresa) e sotto il profilo oggettivo (tipo di attività), possono essere riconducibili a fenomeni di evasione IVA.

PROFILO SOGGETTIVO

  • imprese in precedenza non operative o di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (es. computer, cellulari, autoveicoli, carni);
  • imprese con capitale minimo prive di unità operative (es. impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero stabiliti in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • imprese che di norma non chiedono affidamenti nè sono titolari di altre attività finanziarie presso l’intermediario;
  • imprese i cui soci o amministratori sono di dubbia reputazione per precedenti penali o sono gravati da procedure pregiudizievoli (es. protesti fallimentari ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
  • imprese che presentano documentazione all’atto dell’apertura del rapporto o dell’operazione che appare falsa o contraffatta o comunque non riconducibile all’attività commerciale svolta;
  • imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione.

PROFILO OGGETTIVO

  • vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi di importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
  • movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati;
  • accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti tramite assegni o bonifici verso l’estero;
  • flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all’attività svolta;
  • giri di fondi per importi ingenti effettuati tra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
  • giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o avente sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente al contrasto al riciclaggio;
  • cessione a terzi a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo.

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E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI:on line la versione 1.04

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 (aggiornamento al 15/11/2010) dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap.1 (Introduzione e principi generali) con l’aggiunta di un paragrafo dedicato agli Incoterms 2010, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011
  • i cap.2 (Esportazioni) e 3 (Importazioni) con l’aggiunta della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 90673 dell’8/10/2010 sul codice EORI (appendice 4 cap.2);
  • il cap.7 (Operazioni con Repubblica San Marino e Città del Vaticano) con il miglioramento dell’esposizione e le nuove implicazioni in tema di black list;
  • il cap. 8 (Rimborso IVA ai non residenti) con il provvedimento di proroga dei termini di presentazione dell’istanza di rimborso
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta della CM 53/E/2010 che chiarifica le modalità della comunicazione e della CM 54/E/2010 sulle sanzioni non applicabili;
  • il cap.11 (Contenzioso doganale) con l’aggiunta delle modalità di adesione ai PVC dell’Agenzia delle Dogane

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.

RIMBORSO IVA NON RESIDENTI ANNO 2009: scadenza istanza al 31 marzo 2011

Fonte: FiscoOggi del 12/11/2010 – A. M. Badiali

Gli operatori economici che hanno pagato l’IVA, nel 2009, in un altro Paese UE, (ed anche gli operatori economici UE che hanno pagato l’IVA in Italia)  possono richiedere il rimborso dell’imposta fino al 31 marzo 2011. Il termine, originariamente al 30 settembre, è stato prorogato con provvedimento dell’11 novembre del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova scadenza modifica quella prevista dal precedente provvedimento del 1° aprile, per effetto della direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° ottobre 2010.

La proroga del termine è stata causata dal ritardo e le difficoltà incontrate da alcuni Stati per la messa a punto dei sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle istanze di rimborso, secondo la nuova procedura voluta dalla Direttiva 2008/9/CE (recepita in Italia con D.Lgs 18/2010).
Per effetto della nuova normativa, il contribuente che ha assolto l’IVA in un altro Paese Ue, può chiederne il rimborso attraverso l’amministrazione fiscale del proprio Stato: in pratica, per gli operatori italiani, inoltrando domanda al Paese straniero tramite Agenzia delle Entrate. In questo modo, sono le amministrazioni a parlarsi e gli operatori non devono più confrontarsi con uffici esteri.

La nuova procedura, le cui regole e istruzioni sono contenute nel provvedimento del 1° aprile, apporta diversi miglioramenti:

  1. il primo è il sostanziale snellimento dell’iter burocratico: le pratiche devono infatti essere lavorate in 4 mesi e la restituzione dell’imposta avviene entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dell’amministrazione estera;
  2. un’altra novità è l’eliminazione del cartaceo. Le comunicazioni tra gli uffici avvengono, infatti, per posta elettronica e le istanze viaggiano esclusivamente via web, utilizzando, in Italia, i canali telematici Entratel e Fisconline. L’Agenzia delle Entrate, effettuato un controllo preventivo per verificare la legittimità delle richieste, ha 15 giorni di tempo per trasmetterle allo Stato europeo competente.

Gli operatori degli altri Paesi della Comunità europea, a loro volta, per accedere ai rimborsi, non devono più contattare il Centro operativo di Pescara, ma rivolgersi alle loro amministrazioni finanziarie.
La proroga al 31 marzo riguarda esclusivamente le domande relative all’anno d’imposta 2009, mentre rimane invariata la scadenza ordinaria fissata al 30 settembre dalla direttiva 2008/9/Ce.

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nei documenti citati, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).