PLAFOND IVA: si devono verificare le dichiarazioni di intento

Si devono verificare le dichiarazioni di intento, altrimenti si può incorrere nel sequestro preventivo.

La Cassazione, con sentenza n. 1358/2022, ha stabilito che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, in capo al rappresentante legale di una società che utilizzi dichiarazioni di intento presumibilmente false, in quanto emesse da una società da poco costituita, e che quindi non poteva avere conseguito lo status di esportatore abituale e neppure disporre di un plafond per operare acquisti in sospensione d’imposta.

Secondo la Cassazione, la società avrebbe dovuto effettuare almeno una verifica sul presunto esportatore abituale, poichè soggetto con il quale non vi erano stati rapporti in precedenza; ad es. una visura camerale, avrebbe già consentito di accertare che la società emittente della dichiarazione di intento nel caso specifico neppure era iscritta alla Camera di Commercio. Di contro, limitarsi a riscontrare l’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente.

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PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

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PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche:

PLAFOND IVA: e-book aggiornato ad aprile 2020

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato aggiornato ad aprile 2020

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Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
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  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 (dal 01/01/2020 e/o dal 02/03/2020) in materia di dichiarazione d’intento;
  • il nuovo modello di dichiarazione intento (ed anche il vecchio utilizzabile fino al 27/04/2020) e le modalità per compilazione passo per passo;
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