La nuova disciplina sulla dichiarazione intento è applicabile a decorrere dal 02/03/2020.
Assonime con la circolare n. 4 del 07/04/2020 fornisce i seguenti chiarimenti in materia di dichiarazioni di intento:
APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA DAL 02/03/2020
Per la decorrenza, Assonime osserva che la nuova disciplina doveva essere valida dal 1/01/2020 (art. 12-septies comma 4 DL 34/2019), ma dato che il provvedimento attuativo è stato emanato solo il 27/02/2020, la nuova disciplina si può considerare applicabile dal 02/03/2020, giorno a partire dal quale i fornitori possono consultare sul “Cassetto fiscale” i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.
CONTINUARE A INVIARE AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE INTENTO
Dal 02/03/2020, il provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020 ha stabilito che la dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale viene resa disponibile al fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Secondo Assonime, la nuova modalità operativa obbliga il fornitore a controllare in continuazione il proprio “Cassetto fiscale”, cosa che potrebbe non essere facile, specie per i fornitori che gestiscono molti ordinativi da parte di esportatori abituali. Considerate tali difficoltà, Assonime consiglia agli esportatori abituali di mandare ai fornitori la copia della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia Entrate. Un modo per superare queste criticità potrebbe essere l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo di dichiarazioni di intento nel “Cassetto fiscale”.
Vedi anche per monitorare l’utilizzo del plafond IVA da parte dell’esportatore abituale: UTILITY UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO
Vedi anche per monitorare le cessioni fatte dal fornitore all’esportatore abituale: UTILITY CONTROLLO FORNITORE
NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO DAL 02/03/2020
È stato sostituito il modello di dichiarazione di intento ma è possibile utilizzare quello precedente fino al 27/04/2020. Resta il dubbio se:
- In caso di utilizzo del vecchio modello, sia applicabile la disciplina precedente o comunque siano venuti meno alcuni adempimenti formali soppressi dal 2020 (es. numerazione e registrazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute).
- I dati nel Cassetto fiscale” dei fornitori riguardano solo le dichiarazioni di intento fatte con il nuovo modello.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI COVID-19
Secondo Assonime la sospensione degli adempimenti tributari ex art. 62 comma 1 DL 18/2020 non è applicabile alla trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia Entrate, da parte degli esportatori abituali, poichè questo adempimento consente all’esportatore abituale di usufruire di un beneficio, ossia acquistare beni e servizi senza assoggettamento a IVA nei limiti del plafond disponibile.
Vedi anche E-Book completo aggiornato ad Aprile 2020 per la gestione del PLAFOND IVA: E-BOOK PLAFOND IVA 2.05
Vedi sezione UTILITY&DOWNLOADS – PLAFOND IVA