PLAFOND IVA: utility per controllo utilizzo plafond IVA

Utility per utilizzo plafond IVA – come costruirla risparmiando tempo e denaro.

Abbiamo stilato le istruzioni (.PDF) passo passo per costruire un foglio di calcolo (.XLS) per verificare il corretto utilizzo plafond IVA in questo prodotto:

>>>> vai al prodotto

Gli assunti sono i seguenti:

– il metodo di calcolo è quello del plafond fisso o solare: in pratica l’operatore economico, in base al plafond maturato al 31/12 dell’anno n-1, avrà una cifra fissa entro la quale nel corso dell’anno n potrà effettuare, nel rispetto delle normative applicabili, acquisti in esenzione d’IVA;

– l’azienda quindi a partire dal 01/01 dell’anno n, di utilizzo del plafond, avrà una cifra fissa maturata nell’anno n-1 entro la quale potrà effettuare acquisti e/o importazioni in esenzione d’IVA, stando attendo a non superarla (splafonamento);

– il plafond decade comunque, anche se non completamente utilizzato, al 31/12 dell’anno n.

Si tratta di istruzioni veramente alla portata di chiunque debba occuparsi di questa materia, anche il neofita.

Si potrà quindi costruire l’utility, personalizzarla e:

– controllare il plafond IVA

– compilare il quadro VC col.1 e 2 della dichiarazione IVA

– produrre stampe da usare come pezza d’appoggio o addirittura inserire nel registro IVA vendite.

In alternativa, nell’eventualità che si desiderasse l’utility plafond IVA in Excel già pronta per l’uso (redatta secondo le istruzioni di cui sopra), la si può trovare al seguente link:

>>>> vai al prodotto 

PLAFOND IVA: dal 25/05 dichiarazione intento in dogana non più cartacea

Da oggi 25/05/2015, con la nota Agenzia Dogane n. 58510 del 20/05/2015 partono le procedure che consentono agli esportatori abituali di:

  • essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione di intento in Dogana cartacea (insieme alla relativa ricevuta di presentazione telematica alle Entrate);
  • utilizzare la dichiarazione di intento in dogana per più operazioni doganali, nel limite del plafond disponibile.

In sintesi, a partire da oggi, gli operatori potranno comunicare telematicamente anche solo il numero della dichiarazione di intento in dogana, che potrà essere efficace per tutte le operazioni doganali effettuate durante l’anno, e non più per la singola operazione; dopo ogni operazione, il plafond disponibile sarà ridotto dell’importo effettivamente utilizzato, sullo specifico conto a scalare imputato all’esportatore abituale.

La dichiarazione di intento in dogana potrà quindi essere presentata anche per più operazioni di importazione, e sarà possibile compilare il campo 2 del modello di dichiarazione di intento anche per le operazioni doganali, come in generale per gli acquisti di beni/servizi: in tal modo, l’operatore inserisce l’importo corrispondente all’ammontare del proprio plafond che presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento. Questa procedura era già stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate (RM 38/E/2015) ma solo oggi dall’Agenzia Dogane (v. anche nota n. 46452 del 20 aprile 2015), dopo l’eliminazione dei problemi tecnici, dovuti essenzialmente ad errori nella compilazione delle dichiarazioni da parte degli operatori. In pratica la banca dati dell’Agenzia Entrate viene messa a disposizione dell’Agenzia Dogane (sistema AIDA) dispensando gli importatori dalla presentazione della dichiarazione di intento cartacea, e consentendo contestualmente l’attivazione dei conti a scalare per la gestione del plafond IVA.

Non essendo più richiesta la presentazione della dichiarazione di intento per ogni operazione, il plafond verrà speso direttamente mediante il sistema AIDA. Il funzionamento è il seguente:

Continue reading

PLAFOND IVA: nuova disciplina secondo Assonime circ. 13/2015

Con circolare 13/2015, Assonime ha riepilogato la nuova disciplina delle dichiarazioni di intento ex decreto semplificazioni (DLgs. 175/2014) , nonché altre significative modifiche in materia di IVA previste dal decreto. Assonime, ripercorrendo il vecchio e il nuovo regime del plafond IVA, si sofferma sulle problematiche ancora aperte che di seguito si riassumono.

Dichiarazioni di intento in Dogana ancora cartacee

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014, entro il 12/04/2015 (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto), non si sarebbe più dovuta presentare in Dogana la dichiarazione di intento cartacea, con la ricevuta rilasciata dall’Agenzia Entrate; essendo ormai decorso tale termine, in teoria non si dovrebbe più presentare in Dogana la copia cartacea della dichiarazione di intento, tuttavia, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata e gli operatori sono ancora tenuti a rispettare l’obbligo di presentazione cartacea della dichiarazione di intento. L’Agenzia Dogane comunicherà la data a partire dalla quale non sarà più richiesta la copia cartacea delle lettere di intento (nota n. 46452 del 20/04/2015).

Dichiarazioni di intento in Dogana valide per più operazioni fino a concorrenza del plafond disponibile

Tale possibilità era stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate sia con RM 38/E/2015 (superando la vecchia RM 355235/1985), sia mediante l’aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione di intento: anche in questo caso l’Agenzia Dogane, a fronte dei numerosi errori di compilazione rilevati, ha dichiarato, nella nota n. 46452 del 20/04/2015, di aver rinviato a una data successiva la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di intento con riferimento a più operazioni. Le procedure di monitoraggio del progressivo utilizzo del plafond in Dogana da parte degli esportatori abituali sono già state predisposte, ma saranno rese operative solo al ridursi degli errori di compilazione da parte degli operatori. È quindi ancora richiesta la trasmissione di una dichiarazione di intento per ogni singola operazione doganale.

Dichiarazioni di intento in Dogana con indicazione importo presunto

E’ possibile indicare in dichiarazione di intento presentata in Dogana l’importo presunto dell’operazione, in luogo del valore puntuale (come avveniva nella fase di prima applicazione della nuova disciplina), poichè il valore delle importazioni (base imponibile IVA ex art. 69 DPR 633/1972) si conosce solo a conclusione dell’accertamento doganale, contenendo anche altri elementi oltre al corrispettivo dell’operazione (es. dazi). Non si richiede più l’esatta corrispondenza tra il valore dell’operazione in dichiarazione d’intento e quello effettivo in Dogana, quindi il modello è stato modificato (rispetto a quello iniziale ex provv. 12/12/2014), ed è possibile indicare il valore presunto ai fini IVA dell’operazione, ricordando che (nota n.17631 dell’11/02/2015 Agenzia Dogane), l’importo effettivo del plafond utilizzato è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento.

Mancata compilazione quadro VC

Con risposta n. 5-05529 del 7 maggio 2015 del  sottosegretario all’Economia e Finanze ad interrogazione parlamentare,  la mancata compilazione del quadro VC da parte dell’esportatore abituale non pregiudica l’utilizzo del plafond di esportatore abituale e l’Amministrazione finanziaria non può abbandonare tale pretesa basandosi sul presupposto che conta solo il comportamento concludente dell’operatore.

Approfondisci con E-BOOK “PLAFOND IVA 2015″

ebook-3d-plafond

> SCARICA ESTRATTO GRATUITO

> ACQUISTA ON LINE prezzo 12,50 € IVA compresa

PLAFOND IVA: fatturazione differita e nuova lettera intento

In caso di fatturazione differita, le cessioni di merci spedite o consegnate dopo l’11/02/2015 (fine del regime transitorio) possono essere effettuate senza IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, solo se il fornitore ha ricevuto la lettera di intento con le nuove modalità, cioè:

  • l’esportatore con plafond IVA utilizza il nuovo modello e lo trasmette sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia Entrate che rilascia l’apposita ricevuta (ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014).
  • Il fornitore deve avere la ricevuta dell’Agenzia Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate cartacee) o deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento (vai alla pagina di verifica sul sito dell’Agenzia), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione e stampare e/o fare pdf della schermata come prova. In caso contrario il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, subisce la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA dovuta.

Questo perchè, per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione, quindi la consegna della merce al destinatario, scortata da DDT, realizza il momento impositivo dell’operazione, anche se la fattura per le cessioni di beni scortati da DDT può essere differita al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). La fattura differita infatti è solo una semplificazione burocratica che nulla ha a che vedere con il momento impositivo dell’operazione.

Nel caso in cui, dal 12/02/2015, avviene la consegna della merce senza che l’esportatore abituale abbia presentato la dichiarazione d’intento secondo le nuove modalità, si avrà dunque che la cessione sarà avvenuta ai fini IVA, senza il riscontro del fornitore: in tal caso al momento dell’emissione della  fattura differita dovrà essere applicata l’IVA, non essendoci i requisiti ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/1972 ed ex art. 1 co. 1 DL 746/1983. Se non si vuole che ciò accada è chiaro che l’esportatore abituale deve trasmettere tempestivamente le lettere di intento con le nuove modalità, in modo che le fatture del fornitore possano essere fatte in regime di non imponibilità IVA.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento : in tal caso l’invio della nuova dichiarazione di intento dovrà avvenire prima della fatturazione o del pagamento, in modo che il fornitore possa verificare l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia.

Approfondisci con E-BOOK “PLAFOND IVA 2015″

ebook-3d-plafond

> SCARICA ESTRATTO GRATUITO

> ACQUISTA ON LINE prezzo 12,50 € IVA compresa