Da oggi 12/02/2015 le operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali in possesso di plafond IVA si possono fare solo con la nuova disciplina ex art. 20 D.Lgs “Semplificazioni” – DLgs. 175/2014.
Le vecchie dichiarazioni d’intento vanno definitivamente fuori uso. Termina quindi il regime transitorio dal 01/01/2015 al 11/02/2015 (ex provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 n. 159674) secondo cui:
– gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti al D.Lgs. “Semplificazioni”;
– i fornitori non devono verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate e non devono comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (Videoforum del 22/01/2015).
Da oggi pertanto si applicano solo le nuove regole, cioè:
– gli esportatori abituali emettono dichiarazioni d’intento col nuovo modello, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia Entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.
– i fornitori devono verificare telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972. In seguito sarà possibile effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.
Quindi le dichiarazioni d’intento con validità oltre l’11/02/2015, ma già trasmesse secondo le vecchie modalità,