PLAFOND IVA: chiarimenti su nuova dichiarazione intento CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, per la gestione del plafond IVA.

In particolare nella CM si descrivono le fasi della nuova procedura:

  • l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
  • l’Agenzia Entrate rilascia ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica al fornitore (oppure alla Dogana);
  • il fornitore abituale verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, pena la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta (ex nuovo art. 7, co.4-bis DLgs. 471/1997); non è sufficiente prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.
  • il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica – da parte del fornitore – dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

  • mediante il sito dell’Agenzia Entrate, dove è già attiva una funzione, ad accesso libero, in cui si può fare la verifica inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica (link al servizio);
  • mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, modalità non ancora attiva poichè richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

OBBLIGHI FORMALI

L’esportatore e il fornitore restano obbligati – come nella precedente disciplina – alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle lettere d’intento (o alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini IVA) e il fornitore deve inoltre continuare a indicare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

Continue reading

PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

Continue reading

IVA: prossime semplificazioni sulle dichiarazioni d’intento

Il ddl semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal governo, contiene importanti novità sugli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale, nonché sugli obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale.
_
ADEMPIMENTI
In particolare, l’art. 23 ddl propone la modifica dell’art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983 come segue:
  • l’esportatore abituale che intenda acquistare beni o servizi senza IVA deve prima presentare la dichiarazione d’intento telematica all’Agenzia Entrate, e solo dopo tale adempimento consegna al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta telematica dell’Agenzia, quindi prima dell’effettuazione dell’operazione; in tal modo l’Amministrazione viene in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell’utilizzo del plafond stesso;
  • il fornitore dell’esportatore abituale non è più obbligato all’invio telematico della dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di liquidazione IVA del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, ma dovrà riepilogare in dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
SANZIONI
A seguito di tali modifiche le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (ex art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) si applicano al fornitore dell’esportatore abituale quando questi proceda alla cessione non imponibile, ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia entrate.
_
DECORRENZA
A partire dal 1° gennaio 2014.

INTRA UE: tutte le novità in tema di fatturazione e IVA dal 1° gennaio 2013

Con DL 216/2012 (decreto “Salva sanzioni”), è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione, IVA e scambi intra UE, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

Le novità principali sono le seguenti:

  1. Obbligo di emettere fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972,

Con la dicitura esplicita:

    • “inversione contabile” per cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate a soggetti passivi UE;
    • “operazione non soggetta” per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.

L’obbligo di fatturazione rimane escluso solo per le operazioni esenti ex art.10, co. 1, n. da 1 a 4 DPR 633/1972 (operazioni bancarie, assicurative e finanziarie rese a soggetti passivi UE).

Fino al 31/12/2012 l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat).

  1. Ampliamento del volume d’affari ai fini IVA

Tutte le fatture ex artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies DPR 633/1972 concorreranno alla formazione del volume d’affari ai fini IVA, ma tali operazioni non dovranno essere considerate ai fini del calcolo del plafond degli esportatori abituali. 

  1. Numerazione progressiva fatture ex art.21 DPR 633/1972.

E’ previsto che la fattura sia numerata con un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, non più quindi un numero progressivo “per anno solare”. La finalità è di permettere l’identificazione univoca della fattura. Non si sa ancora se ciò significhi che il numero di fattura debba essere identificato con l’anno e il numero insieme per renderla unica (ad es. Fattura n. 1/2013). Si attendono chiarimenti dalle Entrate.

  1. Contenuto delle fattura: Partita IVA e Codici Fiscali.

Sarà obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario soggetto passivo, e il codice fiscale, se il destinatario nazionale della fattura non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (privati o enti non commerciali).

Fino al 31/12/2012 è obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario/ committente solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse verso operatori UE.

  1. Contenuto delle fattura: classificazione ai fini IVA dell’operazione.

Sarà obbligatorio indicare in fattura queste specifiche diciture:

  • operazione non soggetta per le cessioni di beni non territorialmente rilevanti ex art.7-bis DPR 633/1972;
  • operazione non imponibile per le operazioni ex artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972;
  • operazione esente per le operazioni ex art.10 DPR 633/1972 eccetto quelle di cui al p.to 6 (lotto, lotterie, concorsi pronostici ecc..);
  • operazioni in regime del margine-beni usati per le operazioni in regime del margine ex DL 41/1995;
  • regime del margine-agenzie di viaggio per operazioni in regime del margine delle agenzie di viaggio ex art.74-ter DPR 633/1972. 
  1. Fattura semplificata.

Per fatture di importo complessivo non superiore a 100 euro sarà possibile, al posto dei dati del cliente, indicare solo:

  • la partita IVA o il codice fiscale se il cliente è stabilito in Italia
  • il codice identificativo IVA per i soggetti UE;
  • solo il corrispettivo totale (al lordo dell’IVA) e l’aliquota per lo scorporo, anziché imponibile e imposta.

La fattura semplificata non è però ammessa per cessioni intra UE, ed operazioni ex artt. da 7 a 7-bis effettuate nei confronti di soggetti passivi UE.

  1. Fattura differita anche per i servizi.

Sarà possibile emettere una fattura cumulativa, con il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime, per le seguenti tipologie di operazioni:

  • cessioni di beni la cui consegna risulta da DDT,
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es: contratto). 
  1. Fatturazione differita servizi generici ex art.7-ter a soggetti Extra UE:

La fattura per tali servizi potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione; per tali prestazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione del servizio.

Per servizi generici a carattere continuativo o periodico come ad es.:

  • noleggi,
  • locazioni di beni mobili,
  • contratti di deposito o di agenzia,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la maturazione dei corrispettivi, quindi la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo alla maturazione.

Per servizi ex art.7-quater DPR 633/1972 come ad es.:

  • servizi relativi agli immobili,
  • servizi alberghieri e di ristorazione,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento ma qui la fattura NON può essere emessa entro il 15 del mese successivo al pagamento. 

  1. Momento di effettuazione di cessioni ed acquisti intra UE.

Si considereranno effettuati al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente sia le cessioni intra UE che gli acquisti intra UE. Fino al 31/12/2012 gli acquisti intra UE si considerano effettuati al momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato:

  • dal territorio dello Stato (per le cessioni);
  • da quello dello Stato membro di provenienza (per gli acquisti).
  1. Fatturazione differita per le cessioni intra UE.

La fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41 DL 331/93. 

  1. Regolarizzazione acquisti intra UE.

Il cessionario italiano che non riceve la fattura dalla controparte UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, autofattura in unico esemplare, da registrare entro la data di emissione e con riferimento al mese precedente. Fino al 31/12/2012 il termine di cui sopra è entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

  1. Reverse charge per tutte le operazioni ricevute da soggetti passivi UE.

Obbligo di integrazione della fattura UE ex artt.46 e 47 DL 331/1993, per TUTTE le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.