TERRITORIALITA’ SERVIZI: chiarimenti della CM 37/E/2011 – 1° parte – Criteri base

L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 29 luglio una nuova, ampia (66 pagine) circolare esplicativa, la [download id=”6677″], in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

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L’Agenzia delle Entrate nella circolare illustra, anche e soprattutto alla luce del Reg. UE 282/2011 i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti ex D.Lgs 18/2010.

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B: REGOLA GENERALE

Dal 1° gennaio 2010, le prestazioni rese a soggetti passivi IVA si considerano effettuate nel Paese del committente: sono irrilevanti sia il luogo di stabilimento del prestatore che il luogo di utilizzo del servizio.

La circolare chiarisce come verificare – da parte del prestatore nazionale le tre circostanze che qualificano l’ambito di operatività della norma:

  • lo status di soggetto passivo del committente:
    • per i committenti UE è necessario ottenere la conferma della validità della p. IVA  attraverso il sistema VIES,
    • oppure è necessario che il committente UE invii al prestatore la richiesta di attribuzione di p.IVA;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
    • per i committenti extra UE la soggettività passiva può essere dimostrata attraverso la certificazione rilasciata dalle Amministrazioni fiscali per accedere al rimborso diretto ex art.38 – ter DPR 633/1972 (solo Svizzera, Norvegia e Israele),
    • oppure attraverso l’eventuale numero identificativo (tipo p. IVA) rilasciato dalle Autorità fiscali del Paese;
    • oppure attraverso qualsiasi altra prova che dimostri la soggettività passiva;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
  • la riconducibilità dell’acquisto alla sfera imprenditoriale, professionale o artistica del committente:
    • un soggetto passivo/ente assimilato a soggetto passivo che acquista servizi destinati ad uso privato, compreso l’uso dei propri dipendenti, va considerato come non soggetto passivo;
    • i servizi ad utilizzo misto (sia per fini privati che per fini professionali/artistici/imprenditoriali) si considerano acquistati da soggetto passivo;
    • la verifica va fatta avendo conto della natura del servizio, che se compatibile sia con la sfera privata che imprenditoriale è da considerarsi prestato a soggetto passivo (nel caso di committente UE se questi ha fornito la propria p.IVA, nel caso di committente extra UE bisognerà richiedere a quest’ultimo elementi di supporto della riconducibilità dell’acquisto non alla sfera privata)
  • il luogo di stabilimento del committente:
    • soggetti domiciliati  (sede legale, dove sono prese le decisioni essenziali sulla gestione dell’impresa o dove si riunisce la direzione generale) o residenti (sede effettiva) nello Stato
    • la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C: REGOLA GENERALE

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti privati continuano ad applicarsi le regole in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010:

  • le prestazioni avvengono quindi in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese da prestatore stabilito all’estero.

>>>> Vai alla 2° parte dell’articolo: “Deroghe B2B e B2C”

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

UE: La “messa a disposizione di personale” include i lavoratori autonomi

Fonte: Eutekne.info

Data: 29 giugno 2011

Autore: V. Cristiano

Con le Conclusioni presentate il 28 giugno 2011, procedimento C-218/10, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia chiarisce la portata applicativa dell’articolo 9, n. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE (ora Direttiva 2006/112/CE).

In particolare, il giudice del rinvio chiede se:

  1. l’espressione “messa a disposizione di personale” comprenda anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice;
  2. l’ordinamento processuale nazionale debba garantire che una medesima operazione (nel caso di specie una prestazione di servizi) venga assoggettata allo stesso trattamento fiscale, nei confronti non solo del soggetto passivo (prestatore del servizio), ma anche del relativo destinatario;
  3. quali sono i termini entro i quali il destinatario può procedere alla detrazione dell’imposta assolta a monte sulla prestazione ricevuta;

Sulla prima questione, il ragionamento dell’Avvocato generale si snoda attraverso tre passaggi:

  • passaggio linguistico-sistematico: l’art. 9, n. 2, lett. e) citato utilizza in alcune versioni linguistiche il termine generico “personale” o termini corrispondenti, anziché un termine più specifico (esempio “lavoratore” o “dipendente”), e che tale termine generico, pertanto, non si riferisce necessariamente ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
  • passaggio di tipo oggettivo: viene indicato il perimetro applicativo della disposizione, evidenziando che la caratteristica principale di questo servizio potrebbe anche consistere nel fatto che “tale altro soggetto riceva personale o manodopera, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il prestatore di tale servizio e le persone messe a disposizione”;
  • passaggio di tipo normativo-comparativo: viene chiarito che il termine “personale” non ha necessariamente lo stesso significato che riveste in altre disposizioni della medesima Direttiva, né tantomeno in altri atti normativi dell’UE, dovendosi tener conto del contesto specifico di ciascuna disposizione in cui tale termine viene utilizzato (cfr. sentenze 9 marzo 2006 causa C-114/05, e 7 giugno 2005 causa C-17/03).

In altri termini, si deve “ricercare” se, in riferimento al caso prospettato, la caratteristica o lo scopo principale del servizio in questione consista nella “semplice” messa a disposizione di manodopera (nella specie conducenti di autotreni) a un soggetto passivo, oppure nella prestazione diretta di servizi di trasporto da parte del fornitore (in quest’ipotesi, i dipendenti o i lavoratori autonomi subcontraenti “vengono messi a disposizione nel contesto di tale servizio”). Senza dimenticare che, in detta ipotesi, vengono coinvolte varie operazioni distinte e autonome.
Ciò premesso, l’Avvocato generale conclude che la “messa a disposizione di personale” comprende anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con il fornitore di tale servizio.

Sulla seconda questione, l’Avvocato, dopo aver rimarcato l’erroneo richiamo, da parte del giudice del rinvio, alla sentenza C-342/87 del 13 dicembre 1989, chiarisce che spetta, in linea di principio, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici, nonché le autorità amministrative competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione. In particolare, viene ribadito il rispetto ai principi di stampo comunitario, quale il principio di equivalenza e il principio di effettività.

In sintesi, non vi è alcun obbligo di coordinare i procedimenti amministrativi di modo che in ogni singolo caso le autorità interessate adottino una posizione uniforme in merito a disposizioni di diritto dell’Unione: il diritto dell’UE, in altri termini, non prevede l’automatica estensione della decisione relativa al luogo dell’imposizione e all’assoggettamento ad imposta adottata da un giudice nazionale in relazione alla posizione del prestatore del servizio anche ai destinatari di detto servizio.