Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

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