PROVA CESSIONE INTRA UE: anche con dichiarazione del compratore

Prova della cessione INTRA UE anche con dichiarazione del compratore
L’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 141/2021 si è nuovamente espressa sulle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Il caso esaminato è di una società italiana che effettua cessioni intra UE ed il trasporto dei beni può essere a cura:

  • della società cedente (o di un terzo per suo conto)
  • oppure del cessionario UE (o di terzi per loro conto).

La società cedente, ai fini della prova del trasporto intra UE e della conseguente non imponibilità IVA ex art. 41 co.1 DL 331/1993, produce la seguente documentazione:
– fattura di vendita al cliente UE;
– elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE effettuate;
– rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
– copia contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente con indicazione della destinazione dei beni;
– DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione finale dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
– CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

La società applica sempre questa procedura, sia se il trasporto è curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto), e nel primo caso conserva anche la fattura del trasportatore e il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci. Data inoltre la difficoltà di ricevere il CMR firmato dal destinatario finale UE dei beni, richiede al cessionario UE una attestazione firmata e timbrata di conferma ricezione merce con i seguenti dati:

  • partita IVA del cessionario;
  • numero, data e importo della fattura di vendita;
  • peso del materiale ricevuto,
  • una specifica dichiarazione del cliente che “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società ha quindi chiesto conferma della correttezza di tale procedura, dato che ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2020), sono state uniformate le regole per la prova del trasporto intra UE, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello:

  • conferma la CM 12/E/2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale precedente al Reg. UE, in tutti i casi in cui le presunzioni ivi contenute non siano applicabili;
  • ricorda che, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la RM 19/E/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intra UE “franco fabbrica” (EXW), del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Questi documenti, per fare prova della cessione intra UE, devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
Si precisa che, secondo la prassi nazionale, ai fini della prova del trasporto intra UE, l’Amministrazione finanziaria valuta caso per caso.

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT – INTRA UE – PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE del sito

INTRA UE: prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani

Prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani.

L’Agenzia Entrate, con la CM 12/E/2020, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di prova del trasporto in una cessione intra UE, anche in relazione alle VAT quick fixes 2020 (applicabili dal 1/1/2020, introdotte ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).

VAT QUICK FIXES 2020

Sono finalizzate ad uniformare la prova della cessione intra UE negli Stati membri: in sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati UE stabiliscono presunzioni relative, diverse a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte obbligata.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DEL VENDITORE

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere,
  • ovvero uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DELL’ACQUIRENTE

In tal caso è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente stesso che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

TRASPORTO EFFETTUATO DA FORNITORE O ACQUIRENTE

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall’acquirente senza l’intervento di parti terze, come chiarito dalle Note esplicative della Commissione UE e anche dall’Agenzia Entrate, l’applicazione della presunzione relativa è esclusa.

PROVA CESSIONE INTRA UE IN ITALIA

In Italia non vi sono norme specifiche ma diversi documenti di prassi (RM 19/E/2013, RM 71/E/2014, Risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100, ecc. – vai alla sezione dedicata del sito).

Pertanto, nei casi in cui la presunzione di cui sopra non possa valere, l’Agenzia conclude con il principio fondamentale per cui la prassi nazionale continua a trovare applicazione. Ne consegue che è compito dell’Agenzia valutare, caso per caso, la documentazione di prova prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.

 

INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

INTRASTAT: aggiornamento UTILITY

E’ stato aggiornato l’UTILITY PACK INTRASTAT che adesso contiene le seguenti utilità:

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  • NORMATIVA E PRASSI: (agg. 02/2018) 
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Oltre a questa utility è disponibile anche l’utility INTRASTAT: PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA , che include:

  • n.3 diversi tipi di documentazione utilizzabili per provare la cessione intracomunitaria di una merce
  • mini e-book
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Infine, abbiamo riunito i due prodotti in un unica utility, che comprende tutti gli strumenti di cui sopra, disponibile al seguente link e ad un prezzo scontato:

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