L’Agenzia Entrate ha approvato, in sostituzione del modello attualmente in uso (Provv. del 16/04/2010) fino al 30/09/2015, il nuovo modello INTRA 12 e relative istruzioni per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati (provv. del 25/08/2015): tale modello recepisce, con “solo” due anni di ritardo (sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01/01/2013), le modifiche apportate all’art. 49 co.1 DL 331/93 dalla L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che prevedeva l’obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.
Vediamo cosa cambia.
Il nuovo modello riguarda:
- gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 DPR 633/72
che hanno effettuato acquisti intra UE di beni oltre 10.000 euro annui (entro tale importo, infatti, l’IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ex art. 38 co.6 DL 331/93.
Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la veste di debitori d’imposta, in reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti (l’art. 30-bis DPR 633/1972 in materia di enti non commerciali rinvia all’art. 49 DL 331/93 per quanto riguarda le modalità e i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi alle predette operazioni).
Le nuove istruzioni al modello INTRA 12 precisano inoltre che
- gli adempimenti connessi alle operazioni con l’estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, per le sole operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
- il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, indicando l’ ammontare (novità):
- degli acquisti intra UE di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 co.2 secondo periodo DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato UE, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intra UE per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ex art. 46 co. 5 DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
- Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato, oltre all’anno d’imposta, il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti UE, o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra UE.
- Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzata la vecchia modulistica.