CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: istruzioni per UNICO

Fonte: Eutekne.info

Autore: P. Alberti

Data: 04/05/2011

In sede di compilazione di UNICO 2011, occorre tenere in considerazione l’eventuale fruizione della Tremonti-quater, posto che l’incentivo rileva esclusivamente in sede di versamento a saldo dell’IRPEF/IRES dovuta, in caso di soggetti “solari”, per il 2010.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle domande presentate e dello stanziamento complessivo di 70 milioni di euro,con provvedimento 24/3/2011 ha stabilito che la deduzione dal reddito d’impresa degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo (comprese le addizionali regionali e comunali) superiore al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello CRT.
Resta fermo che il risparmio d’imposta indicato nel modello aveva già il limite dei 500.000 euro previsto dalla normativa comunitaria, alla compilazione del modello “CRT”.

Nel modello UNICO 2011 SC è stato introdotto un apposito prospetto al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d’impresa. In particolare, al fine di evidenziare l’agevolazione in dichiarazione, occorre compilare il rigo RS107 come di seguito riportato:
– nella colonna 1, va indicato l’ammontare degli investimenti potenzialmente agevolabili;
– nella colonna 2, va indicata la quota degli investimenti effettivamente agevolati, tenendo in considerazione il limite del 25,1903%.
L’ammontare indicato nella colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro di determinazione del reddito d’impresa riguardante la detassazione (quadro RF). In particolare, l’importo di cui al rigo RS107, colonna 2 (importo escluso dalla base imponibile del reddito), deve essere indicato anche al rigo RF50, colonna 4.

ESEMPIO

Alfa spa, operante nel settore tessile, abbia effettuato investimenti per un ammontare di 100.000 euro, indicati nella colonna 1 del rigo A1 del modello CRT; nella colonna 2 del modello CRT, il risparmio d’imposta indicato è stato pari a 27.500 euro.
Tale risparmio d’imposta, a seguito del provvedimento 24/3/2011, rileva solo nella misura del 25,1903%, vale a dire 6.927,33 euro.
Il che equivale ad affermare che l’ammontare di investimenti effettivamente detassato, da indicare nella colonna 2 del rigo RS107, è pari a 25.190,29 euro. L’importo agevolato deve poi essere riportato anche nel rigo RF50, colonna 4, dello stesso modello di dichiarazione, quale variazione in diminuzione ai fini del calcolo del reddito d’impresa.

La riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si consegua una perdita (CM 22/E/2010, § 3.1); in pratica, la detassazione opera, analogamente alla Tremonti-ter, indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita). Pertanto, nel caso in cui l’agevolazione generi o incrementi una perdita, riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto ai sensi dell’art. 84 del TUIR, deve essere compilato anche l’apposito prospetto relativo al riporto delle perdite nel quadro RS.

RISPETTO DEL LIMITE COMUNITARIO DI 500.000 EURO

Nel provvedimento 24/3/2011 è stato affermato che, con riferimento ai singoli formulari in cui è stato indicato un risparmio d’imposta superiore al limite di euro 500.000 previsto dalla normativa comunitaria, la parte eccedente non è stata presa in considerazione nel calcolo dell’ammontare complessivo del risparmio d’imposta richiesto e, conseguentemente, non è stata computata ai fini della percentuale massima del risparmio d’imposta complessivamente spettante.
Sulla base di quanto sopra esposto, gli investimenti indicati in UNICO non possono superare il valore di 1.818.182 euro, imponibile che corrisponde (applicando l’aliquota del 27,5%) al risparmio d’imposta di 500.000 euro. Di conseguenza, la detassazione massima sarà pari a 458.005 euro, corrispondente a un risparmio d’imposta pari a 125.951 euro.

ESEMPIO

La società Alfa spa, operante nel settore tessile, ha effettuato investimenti per 2.000.000 euro. In tal caso, occorre indicare:
al rigo RS107, colonna 1, l’importo di 2.000.000;
al rigo RS107, colonna 2, l’importo di 458.005 (1.818.182 × 25,1903%).
Lo stesso ammontare dovrà essere poi riportato al rigo RF50, colonna 4, in modo tale da determinare un risparmio d’imposta pari a 125.951 (458.005 × 27,5%).

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CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: determinazione e documentazione dei costi di R&S

Si è aperta il 1° dicembre 2010 e durerà fino al 20 gennaio 2011 la possibilità di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i formulari CRT, relativi alla detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (DL 25/03/2010, n.40, art.4), anche denominata Tremonti-quater.

Lo Studio ha predisposto un articolo, pubblicato sul sito del Commercialista Telematico, in cui viene analizzata questa importante possibilità per le aziende del made in Italy (tessile, pelli, abbigliamento, calzature), soprattutto dai seguenti punti di vista:

  1. soggetti interessati all’agevolazione ed attività ammissibili;
  2. dati da inserire nel formulario CRT;
  3. modalità di rilevazione e documentazione dei costi, anche ai fini di futuri controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’articolo verte soprattutto sull’ultimo punto, sicuramente il più importante, mentre gli altri sono già stati ampiamente trattati in altri validi contributi.

Lo Studio inoltre ha predisposto una semplicissima utility “AGEVOLAZIONI CRT 1.0”, composta nel seguente modo:

  1. una bozza di relazione sull’attività di R&S, articolata nei punti che vanno messi in evidenza per rendere adeguato conto delle attività;
  2. un foglio di calcolo per la rappresentazione dei costi e la determinazione e documentazione del credito d’imposta spettante;
  3. un file pdf contenente le istruzioni per l’uso dell’utility.

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Gli altri articoli sull’argomento pubblicati nel sito:

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 CAMPIONARI: niente “Click day”;

>>>Credito imposta R&S settore tessile – DL 40/2010, art.4, co. da 2 a 4 – agevolazione campionari.