RIMBORSI IVA UE ANNO 2009: oggi 31 marzo la scadenza

Scade oggi 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’IVA assolta nell’anno 2009, per l’acquisto di beni e servizi:

  • in altri Paesi UE da parte degli operatori economici nazionali;
  • in Italia dai soggetti passivi residenti in uno Stato membro della UE.

Coloro che avessero commesso errori pertanto hanno a disposizione solo oggi per correggere l’istanza con un secondo invio.
La data iniziale di scadenza (30 settembre 2010) era stata posticipata a causa dell’attuazione della direttiva 2010/66/UE, con provvedimento dell’Agenzia Entrate dell’11 novembre 2010.

Si precisa che sono escluse dal rinvio le istanze di soggetti passivi di Stati extra UE, con cui vigono accordi di reciprocità, che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia.

RIMBORSI IVA UE 2009: scadenza 31 marzo 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Mennella

Data: 18/03/2011

31 MARZO: SCADENZA TERMINE PER RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’IVA PAGATA IN ALTRO STATO UE NEL 2009

Dal 1° gennaio 2010 i soggetti passivi italiani che devono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato UE sono tenuti ad adoperare una nuova procedura. Ciò in quanto la direttiva 2008/9/Ce ha introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri.

MODALITA’, PERIODICITA’ E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica direttamente (tramite Entratel o Fisconline), tramite gli incaricati della trasmissione telematica, avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa o tramite le CCIAA italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo. A differenza di quanto avveniva in precedenza, con la nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza (salvo il verificarsi di cause ostative), ad inoltrarla all’Amministrazione estera. La richiesta di rimborso va presentata distintamente per ciascun anno di imposta, seguendo la periodicità e i requisiti stabiliti dallo Stato UE competente per il rimborso.

TEMPESTIVITA’

L’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Quindi, per i soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre 2011.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER GLI ACQUISTI DEL 2009

Tuttavia, per gli acquisti effettuati negli altri Stati membri dai soggetti passivi italiani nel corso del 2009 è stato differito il termine. Con la direttiva 2010/66/UE del 14 ottobre 2010,  è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine originariamente fissato al 30 settembre nella direttiva n. 9 del 2008. Dalla lettura della direttiva 2010/66/Ue si comprende che, tuttavia, la riapertura del termine è stata decisa dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, in via del tutto eccezionale e solo per fronteggiare il non ottimale funzionamento dei portali elettronici di alcuni Stati membri che, in alcuni casi, non ha consentito l’inoltro delle istanze di rimborso nel termine convenuto. Nel nostro ordinamento, tale proroga è stata recepita con il provvedimento dell’11 novembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

RIAPERTURA DEL TERMINE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per effetto delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, la riapertura del termine per gli acquisti del 2009 consente di accedere al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro oltre che per gli acquisti di beni, anche per tutte le prestazioni di servizi ivi ricevute nel corso del 2009. Dal 2010, invece, l’accesso alla procedura di rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro per servizi ricevuti sarà limitata ai soli servizi speciali (indicati negli articoli 7-quater7-quinquies DPR 633/1972) la cui tassazione avviene nel luogo di esecuzione materiale (ad esempio, la partecipazione a fiere e convegni, prestazioni alberghiere, ristorazione, eccetera).

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRONOLOGICO ALL’ISTANZA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione dell’istanza è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza da parte dello Stato competente al rimborso (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato all’istanza.

VARIAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO

Successivamente all’inoltro delle istanze allo Stato UE competente al rimborso è possibile presentare un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, l’istanza correttiva non può contenere la richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione. Per le nuove fatture o documenti di importazione si può presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine.

RIFIUTO DELL’INOLTRO

Poiché il diritto al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro è retto dai medesimi presupposti del diritto alla detrazione, è compito dell’Agenzia che inoltra la richiesta di rimborso effettuare dei controlli preventivi. L’Agenzia (attraverso il competente ufficio Centro operativo di Pescara) non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato UE competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

  • non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta
  • si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi
  • si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010, l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici. Avverso il provvedimento di rigetto, il soggetto passivo italiano può ricorrere seguendo le disposizioni in materia di contenzioso tributario.

CORREZIONE PERCENTUALE DI DETRAZIONE

I soggetti passivi che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella adoperata provvisoriamente nel corso dell’anno comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati UE a cui hanno chiesto il rimborso per l’IVA pagata all’interno del loro territorio.

La correzione della percentuale di detrazione viene effettuata contestualmente alla presentazione di una richiesta di rimborso ovvero, nel caso in cui il soggetto non presenti domande di rimborso durante l’anno, con un’apposita comunicazione contenente i dati previsti all’allegato C del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010. Anche per la comunicazione di rettifica della percentuale di detrazione si applicano le disposizioni sopra indicate circa la tempestività, l’invio delle richieste, il rilascio della ricevuta, le disposizioni relative all’istanza correttiva e al rifiuto.

Paesi e Territori appartenenti alla UE: Aliquote IVA al 1° gennaio 2011

Il territorio dello Stato ai fini IVA è il territorio della Repubblica Italiana tranne:

–          il Comune di Livigno;

–          il Comune di Campione d’Italia;

–          le acque italiane del lago di Lugano.

Questi nell’applicazione dell’IVA sono considerati Paesi terzi, sia per quanto riguarda le cessioni di merci che per la prestazione di servizi.

Appartengono al territorio dello Stato anche i punti franchi, i depositi franchi e altri analoghi luoghi considerati extraterritoriali ai fini doganali.

Il territorio dello Stato comprende:

  • lo spazio terrestre compreso entro i confini politici;
  • lo spazio aereo sovrastante;
  • le acque territoriali entro le 12 miglia marine (1 miglio marino = 1852 metri);
  • le acque comprese fra golfi, baie e insenature i cui punti estremi distino tra loro non più di 24 miglia marine;

Inoltre per:

  • Prestazioni a bordo di aerei e navi : appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani in navigazione in acque o spazi aerei internazionali ( cod. nav.);
  • Navi in alto mare: territorio dello Stato di appartenenza; il potere di governo dello Stato di bandiera si esercita sulle navi ovunque si trovino e quindi anche in acque adiacenti a Stati esteri e negli stessi porti stranieri (diritto internazionale);
  • Aerei italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato: è territorio italiano (cod. nav.)

NB: La Repubblica di San Marino e Città del Vaticano sono due Stati Esteri che si trovano nel territorio italiano.

Il territorio Comunitario è composto dai seguenti Paesi e territori (si riportano per comodità nella tabela che segue anche i codici ISO dei Paesi UE, la data di ingresso nella UE, i territori inclusi ed esclusi, le aliquote IVA vigenti in ciascun Paese – agg. gennaio 2011 – ed infine la divisa utilizzata):

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RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: scadenza del 31 marzo 2011

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/9/CE, a partire dal 1° gennaio 2010 (quindi con i rimborsi relativi all’anno 2009) il meccanismo del rimborso dell’IVA pagata da un soggetto passivo in uno Stato diverso da quello di stabilimento è ora il seguente:
  • i soggetti passivi IVA residenti in uno Stato UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
  • i soggetti passivi IVA residenti in Italia possono chiedere il rimborso nei vari Paesi UE per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.
In particolare, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso IVA in uno stato UE diverso da quello in cui sono stabiliti devono presentate l’istanza esclusivamente via web direttamente al paese in cui sono stabiliti (tramite la propria amministrazione fiscale) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello di riferimento.
Per le sole istanze relative al 2009 (cioè per l’IVA pagata all’estero nel 2009 di cui si sarebbe dovuto chiedere il rimborso entro il 30 settembre 2010) è stato deciso, a causa delle difficoltà verificatesi nell’attuazione delle procedura telematiche in alcuni Stati UE, di prorogare il termine del 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.
In Italia tale proroga è stata recepita con Provvedimento prot. 141440/2010 dell’11/11/2010 del direttore dell’Agenzia Entrate.
Riepiloghiamo di seguito brevemente la procedura.
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SOGGETTI ITALIANI
I contribuenti italiani presentano la richiesta di rimborso tramite Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. L’abilitazione può essere chiesta e ottenuta anche da soggetti non residenti che però devono prima chiedere il codice fiscale italiano (con modello AA5/6) e dopo l’abilitazione devono essere in possesso di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
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SOGGETTI UE
I soggetti residenti in altro stato UE che vogliono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia devono presentare la richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all’agenzia delle Entrate.
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SOGGETTI EXTRA UE
I soggetti extra UE, invece, continuano a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo, tramite il [download id=”6619″]
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PROCEDURA TELEMATICA
Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.it, accedere al portale per i rimborsi IVA e compilare on line la domanda con l’ausilio della Guida Operativa messa a disposizione nel sito: sempre nel sito inoltre sono riportate tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le diverse condizioni vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
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CONDIZIONI
Il contribuente:
  • deve aver svolto attività d’impresa,
  • non aver effettuato unicamente operazioni esenti e non soggette che non danno diritto al rimborso,
  • non essersi avvalso del regime dei minimi, o del regime speciale per i produttori agricoli.
La domanda di rimborso può essere:
  • trimestrale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro (se inferiore il rimborso sarà annuale);
  • annuale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

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