INTRA UE: modifiche alla disciplina IVA per adeguamento alle direttive UE

Il Governo ha varato un DDL, esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri del 9/2/2011, volto a recepire misure recentemente emanate dalla UE.

In particolare sono previste le seguenti modifiche (si illustrano 4 dei 6 articoli del DDL in quanto gli ultimi due non riguardano la materia di questo sito):

  1. Art. 8-bis DPR 633/1972 :viene riscritto per limitare la non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare (adeguamento agli artt. 148, 371, all’Allegato X della Direttiva 2006/112/CE);
  2. Effettuazione servizi intra UE: vengono modificati il momento di effettuazione (articolo 6, commi 3 e 5 del Dpr 633/1972) dei servizi intracomunitari B2B (prestazioni generiche ex art.7 – ter DPR 633/1972) collegandolo al momento di effettuazione ex art.63 Direttiva 2006/112/CE, l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/729 che viene equiparata all’integrazione prevista per le operazioni intra UE (articoli 46 e 47 DL 331/1993), e le disposizioni riguardanti i rimborsi (articolo 38bis DPR 633/1972).
  3. Prodotti energetici (gas, energia elettrica, ecc.): tassazione nel luogo di destinazione dell’operazione, sia per le cessioni (articolo 7 bis, comma 3 DPR 633/1972) sia per le prestazioni relative alle concessioni di accesso (articolo 7 septies, lett. g) DPR 633/1972). Vengono adeguate le disposizioni sull’importazione di tali prodotti (art. 68 DPR 633/1972) e sulle operazioni intracomunitarie (artt. 38 e 41 DL 331/1993). Il regime di non imponibilità (art.72, comma 3)  DPR 633/1972) viene ampliato agli enti comunitari che godono dei privilegi di cui al Protocollo sui privilegi delle Comunità Europee 8 aprile 1965.
  4. Beni importati in prosecuzione verso altro Stato UE: viene recepita la Direttiva 2009/69/CE quanto alle modifiche sulle procedure di esenzione delle «importazioni con prosecuzione» dei beni a destinazione di un altro Stato Ue (art. 67 DPR 633/1972), nel senso che il regime di sospensione IVA sulle importazioni destinate ad uno Stato UE è concesso solo se l’importatore può dare prova dell’avvenuto trasferimento delle merci nell’altro Stato UE

Tali modifiche confluiranno in un Decreto Legislativo che modificherà il DPR 633/1972 (Decreto IVA) e il DL 331/1993.

RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: no al rimborso se l’Erario non ha incassato l’IVA

Si riporta la seguente sentenza in materia di rimborsi IVA.

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E.Papandrea

Data: 01/12/2010

SENTENZA n. 931/3/2010 Commissione Tributaria Provinciale di Pescara

Il caso
La società IT1 stipula con la società ES1 un contratto per l’esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso uno stabilimento di desolforazione situato sul territorio nazionale.
ES1, a sua volta, affida la realizzazione del lavoro a una Associazione temporanea d’imprese (ATI) costituita da due società spagnole, ES2 e ES3.
ES3, agendo per conto dell’ATI, per realizzare parte dei lavori affidati, acquista materiale presso il fornitore IT2 – produttore di pannelli termoisolanti – e lo stesso fornitore consegna il materiale occorrente presso lo stabilimento di desolforazione, emettendo regolari fatture assoggettate a IVA, trattandosi di operazione interamente svolta sul territorio nazionale.
In seguito, ES3 fattura all’ATI – committente spagnolo – sia il materiale acquistato da IT2 sia la propria prestazione per il montaggio dei pannelli termoisolanti presso lo stabilimento di desolforazione. L’insieme dell’operazione viene effettuata senza applicazione dell’IVA, con indicazione nella fattura spagnola della dicitura: “consegna di materiale non soggetto ad IVA. Operazione esente da IVA trattandosi di consegna in Italia“.
L’ATI – a sua volta – fattura il lavoro effettuato al cliente finale ES1, che applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Il diniego del rimborso
ES3 presenta, in data 9/4/2008, richiesta di rimborso ex art.38-ter presso il Cento operativo di Pescara.
Il Centro operativo di Pescara nega il rimborso così argomentando:

  • preso atto che la società ES3 ha acquistato beni da fornitore italiano (IT2) per la realizzazione di un impianto da installarsi, a cura della società non residente, presso lo stabilimento situato sul territorio nazionale;
  • tenuto conto che la società ES3 ha successivamente venduto l’impianto realizzato, fatturando sia il materiale che la prestazione di montaggio e installazione a committente spagnolo senza applicazione di imposta in quanto, come si rileva da fattura di vendita, “operazione esente da Iva trattandosi di consegna in Italia“;
  • posto che si tratta, in realtà, di cessione interna rilevante in territorio nazionale per cui l’imposta doveva essere assolta in Italia da parte del soggetto comunitario cedente l’impianto oppure dal cessionario/committente comunitario attraverso gli istituti della identificazione diretta ex art.35-ter DPR 633/1972 o della rappresentanza fiscale in Italia ex art.17, co.2, DPR 633/1972;
  • considerato che nel caso di specie non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17, co.3, DPR 633/1972.
  • comunica che l’istanza di rimborso IVA non può essere accolta per avere la società richiedente posto in essere operazioni attive in Italia (cessioni di beni all’interno dello Stato) in contrasto con le disposizioni sopra citate.

Il ricorso respinto e le motivazioni della sentenza
La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha respinto il ricorso presentato dalla società ES3 richiedente il rimborso e facente parte dell’Associazione temporanea d’imprese, formulando le seguenti osservazioni:

  • dalla fattura oggetto di richiesta di rimborso emerge che la cessione/prestazione di cui trattasi è rilevante ai fini IVA in quanto operazione effettuata sul territorio nazionale. La stessa è tuttavia rimasta interamente detassata in quanto né il cedente/prestatore (ES3) né il cessionario/committente (ATI) hanno soddisfatto gli adempimenti tributari previsti per le operazioni/prestazioni svolte interamente in territorio nazionale;
  • nel caso in esame, come evidenziato dalle motivazioni del diniego, non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17 co.3 DPR 633/1972, visto che l’ATI (cessionario/committente della prestazione e della fornitura) non è residente nel territorio dello Stato, bensì trattasi di soggetto spagnolo che non ha in Italia una stabile organizzazione e non ha né nominato un rappresentante fiscale ex art.17, co.2, né si è identificata direttamente ex art.35-ter, DPR 633/1972, operazioni che avrebbero consentito di assolvere gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato al soggetto non residente;
  • visto quanto precede, la Ctp giudica irrilevante la memoria difensiva dell’ATI circa la successiva fattura dalla stessa emessa a ES1 e dalla successiva applicazione da parte di ES1 dell’inversione contabile.

Quindi, conclude la Ctp di Pescara, “…la ricorrente non ha diritto al rimborso IVA ex art. 38-ter DPR 633/1972, in quanto non solo non si è resa debitrice d’imposta a seguito della cessione in territorio italiano di beni nazionali, ma anche perché non potendosi assolvere l’imposta ad essa relativa in nessuna delle modalità sopra descritte, l’Erario non ha incassato l’IVA sulla predetta cessione con la conseguenza che il riconoscimento del rimborso richiesto costituirebbe un indebito rimborso da parte dell’ufficio

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI:on line la versione 1.04

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 (aggiornamento al 15/11/2010) dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap.1 (Introduzione e principi generali) con l’aggiunta di un paragrafo dedicato agli Incoterms 2010, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011
  • i cap.2 (Esportazioni) e 3 (Importazioni) con l’aggiunta della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 90673 dell’8/10/2010 sul codice EORI (appendice 4 cap.2);
  • il cap.7 (Operazioni con Repubblica San Marino e Città del Vaticano) con il miglioramento dell’esposizione e le nuove implicazioni in tema di black list;
  • il cap. 8 (Rimborso IVA ai non residenti) con il provvedimento di proroga dei termini di presentazione dell’istanza di rimborso
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta della CM 53/E/2010 che chiarifica le modalità della comunicazione e della CM 54/E/2010 sulle sanzioni non applicabili;
  • il cap.11 (Contenzioso doganale) con l’aggiunta delle modalità di adesione ai PVC dell’Agenzia delle Dogane

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.

RIMBORSO IVA NON RESIDENTI ANNO 2009: scadenza istanza al 31 marzo 2011

Fonte: FiscoOggi del 12/11/2010 – A. M. Badiali

Gli operatori economici che hanno pagato l’IVA, nel 2009, in un altro Paese UE, (ed anche gli operatori economici UE che hanno pagato l’IVA in Italia)  possono richiedere il rimborso dell’imposta fino al 31 marzo 2011. Il termine, originariamente al 30 settembre, è stato prorogato con provvedimento dell’11 novembre del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova scadenza modifica quella prevista dal precedente provvedimento del 1° aprile, per effetto della direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° ottobre 2010.

La proroga del termine è stata causata dal ritardo e le difficoltà incontrate da alcuni Stati per la messa a punto dei sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle istanze di rimborso, secondo la nuova procedura voluta dalla Direttiva 2008/9/CE (recepita in Italia con D.Lgs 18/2010).
Per effetto della nuova normativa, il contribuente che ha assolto l’IVA in un altro Paese Ue, può chiederne il rimborso attraverso l’amministrazione fiscale del proprio Stato: in pratica, per gli operatori italiani, inoltrando domanda al Paese straniero tramite Agenzia delle Entrate. In questo modo, sono le amministrazioni a parlarsi e gli operatori non devono più confrontarsi con uffici esteri.

La nuova procedura, le cui regole e istruzioni sono contenute nel provvedimento del 1° aprile, apporta diversi miglioramenti:

  1. il primo è il sostanziale snellimento dell’iter burocratico: le pratiche devono infatti essere lavorate in 4 mesi e la restituzione dell’imposta avviene entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dell’amministrazione estera;
  2. un’altra novità è l’eliminazione del cartaceo. Le comunicazioni tra gli uffici avvengono, infatti, per posta elettronica e le istanze viaggiano esclusivamente via web, utilizzando, in Italia, i canali telematici Entratel e Fisconline. L’Agenzia delle Entrate, effettuato un controllo preventivo per verificare la legittimità delle richieste, ha 15 giorni di tempo per trasmetterle allo Stato europeo competente.

Gli operatori degli altri Paesi della Comunità europea, a loro volta, per accedere ai rimborsi, non devono più contattare il Centro operativo di Pescara, ma rivolgersi alle loro amministrazioni finanziarie.
La proroga al 31 marzo riguarda esclusivamente le domande relative all’anno d’imposta 2009, mentre rimane invariata la scadenza ordinaria fissata al 30 settembre dalla direttiva 2008/9/Ce.

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nei documenti citati, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).