TERRITORIALITA’: nuovo regime IVA speciale servizi di telecomunicazione

Fonte: Fisco Oggi – Consiglio Europeo

Data: 6/11/2012

Autore: A. De Angelis

Nuovo regime speciale IVA per servizi di telecomunicazione. A introdurlo, con carattere facoltativo, un regolamento comunitario

L’emanazione del regolamento n. 967/2012 si è resa necessaria a seguito delle nuove disposizioni, in materia di Iva, che entreranno in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE. L’idea del Consiglio europeo è di agevolare, con il nuovo regolamento comunitario, gli adempimenti di carattere fiscale previsti per le prestazioni di servizi, di telecomunicazione o tele radiodiffusione o elettronici,  resi a persone non soggetti passivi.

I regimi speciali Iva

Nella sostanza il regolamento in esame introduce un nuovo regime speciale IVA a fianco di quello già in essere come previsto dalla direttiva Iva. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i servizi di tele-comunicazione/radiodiffusione saranno sottoposti a tassazione nello Stato membro in cui il soggetto destinatario è stabilito. Viene esteso ai servizi di telecomunicazione, resi a persone non soggetti passivi, il trattamento speciale Iva già previsto per il prestatore di servizi comunitario che non sia stabilito nello Stato membro di residenza del fruitore del servizio. Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri, grazie al nuovo regime speciale, può designare un singolo Stato come quello di identificazione (punto unico di contatto elettronico) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo Stato membro di identificazione è quello, per note ragioni, in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.

Il carattere facoltativo del regime

Il regime è a carattere facoltativo sebbene sia previsto da un regolamento. In quanto tale, infatti, una volta ottenuto un numero di identificazione IVA, il soggetto passivo deve dichiarare di aderire al regime speciale. L’adesione non può essere retroattiva in quanto la semplice identificazione IVA non ammette al nuovo regime e, pertanto, occorre dichiarare da quale momento si intende usufruirne. Ai fini dichiarativi, inoltre, è previsto che la dichiarazione IVA debba essere presentata, per via elettronica, nello Stato membro di identificazione.

Entrata in vigore

Nel rispetto del termine di 20 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in GUCE, il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.