Fonte: Fisco Oggi
Data: 14/10/2013
Autore: A. De Angelis
Ue: il nuovo codice doganale cambia e si adegua ai tempi
Nel codice è opportuna l’introduzione di un quadro giuridico uniforme per rendere applicabili le disposizioni del codice doganale, agli scambi di merci unionali, anche laddove è prevista la disciplina di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Nella fattispecie di scambio di merci ultraunionali assoggettate a misure di natura fiscale, come si legge, è necessario introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali. Inoltre, a fronte della semplificazione, occorre puntare su un sistema di procedura doganale rapido ed uniforme per la facilitazione del commercio legale e per una efficace lotta antifrode.
Nella prima parte del regolamento rubricata “disposizioni generali”, i vari articoli oltre a trattare oggetto e ambito di applicazione, ruolo delle autorità doganali, area doganale interessata, prevedono una apposita sezione dedicata alla fornitura di informazioni. Per lo scambio dati è possibile utilizzare mezzi diversi da quelli informatici purchè alla stregua di quanto previsto dalle apposite disposizioni. Nel testo del regolamento poi altre rubricazioni riguardano i principi per l’applicazione dei dazi all’importazione/esportazione, le obbligazioni doganali, l’introduzione/uscita delle merci nel territorio doganale dell’Unione nonché norme generali sulla posizione doganale o sul vincolo della merce a un regime doganale. Quanto alla immissione delle merci in libera pratica, vi sono poi precise disposizioni relative alla esenzione dai dazi all’importazione. Per beneficiare di tale esenzione, infatti, occorre che le merci vengano reintrodotte nel territorio doganale nello stesso stato in cui furono esportate. Per quanto riguarda le misure di politica commerciale, relative soprattutto allo scambio di prodotti trasformati, occorre far riferimento alle norme sull’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Per finire, si deve sottolineare che se, da una parte, alla Commissione europea è stato riconosciuto un ruolo esecutivo dall’altra questo ruolo è strettamente legato alla attribuzione di una specifica delega di potere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Associata alla delega, infine, vi sono i singoli atti di conferimento di competenze di esecuzione, con cui sono adottati atti prettamente di carattere operativo-esecutivo.