DOGANA: nuovo regime di controllo sui prodotti Dual Use

Il Reg. (UE) 599/2014 introduce una serie di modifiche al Reg. (CE) 428/2009, che prescrive per i prodotti a duplice uso (“dual use”) una serie di controlli su esportazione, trasferimento, transito, intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nella UE, e in particolare agli Allegati I e II.
L’allegato I Reg. (CE) 428/2009, con l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nella UE, è aggiornato costantemente per garantire la conformità agli obblighi internazionali di sicurezza e trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori.

Inoltre tale regolamento introduce le autorizzazioni generali di esportazione (AGEU) , che consentono a esportatori stabiliti nella UE di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.

L’allegato II Reg. (CE) 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione attualmente vigenti nella UE. Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti dual use o conformemente agli obblighi assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, il nuovo Regolamento conferisce ora alla Commissione UE il potere di adottare atti ex art. 290 del Trattato sul Funzionamento della UE riguardanti la modifica dell’allegato I Reg. (CE) 428/2009 nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Al fine di consentire alla UE di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle AGEU, viene inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell’allegato II Reg. (CE) 428/2009 che dispongano l’eliminazione di alcune destinazioni dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della UE. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione della UE per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza della UE e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.