EXPORT: limiti alle esportazioni per i forfetari

Vengono posti limiti alle esportazioni per i forfetari.

Ci risiamo: le chiamano come sempre semplificazioni, ma ex art. 7-sexies legge di conversione del DL 193/2016 sono previste limitazioni per i contribuenti forfetari: le cessioni all’esportazione non imponibili, finora ammesse senza limite, vengono ammesse ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

La normativa sui forfetari per le operazioni con l’estero

I forfetari finora potevano effettuare operazioni:

  • verso soggetti UE:
    • soggetti passivi UE – in tal caso ex comma 58 art.1 L.190/2014 non si tratta mai di operazioni intracomunitarie ma di operazioni domestiche, facendo espresso rinvio all’articolo 41, comma 2-bis, DL 331/1993. In questo caso essendo operazioni interne, i soggetti passivi italiani che aderiscono al regime forfettario emetteranno fattura senza addebito d’imposta, in applicazione del regime forfettario;
    • a privati UE: tali cessioni rappresentano operazioni interne senza addebito d’imposta, sia in caso di vendite presso punti vendita siti in Italia sia per le vendite a distanza. In questo secondo caso, nella remota ipotesi di cessioni sopra soglia che comportano la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione in un altro Paese, la cessione verso la propria posizione Iva UE, attuata dalle imprese in questi casi, sarà pur sempre da considerarsi interna senza applicazione dell’Iva.

Quindi le cessioni di beni effettuate da un forfetario in ambito UE, non sono considerate cessioni intra UE in considerazione del richiamo ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93 in base al quale “non costituiscono cessioni intracomunitarie … le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’IVA, il regime della franchigia”. Nella fattura va riportata l’annotazione “Non costituisce cessione intra UE ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93”;  il contribuente forfetario non deve risultare per forza iscritto al VIES e non deve neanche presentare l’Intra.

  • esportazioni verso soggetti passivi extra UE: alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti DPR 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d’imposta con lettera d’intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972). In sostanza, regime ordinario IVA per le cessioni di beni verso soggetti extra UE.

Le modifiche

Chiamando semplificazione una cosa che come sempre è un peggioramento della situazione,  con l’approvazione delle legge di conversione del DL 193/2016 si pongono dei paletti all’effettuazione di cessioni verso soggetti extra UE da parte dei forfettari (Art. 7-sexies. DL 193/2016): l’articolo aggiunge, infatti un periodo al comma 58 della L. stabilità 2015 che disciplina l’applicazione dell’IVA alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti che hanno effettuato l’opzione per il regime forfettario. In particolare, si prevede che le cessioni all’esportazione non imponibili siano ammesse nel regime, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

VEDI ANCHE:

UTILITY: MODELLI DI FATTURAZIONE PER CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

INTRASTAT: Intrastat servizi resi per operatori regime forfetario e minimi

Il regime forfetario agevolato ex art.1 co. da 54 a 89 L. Finanziaria 2015 (regime talmente agevolato che non l’ha scelto quasi nessuno, e che quest’anno stanno riformando, naturalmente facendo attenzione a “incasinare” – pur di incassare due spicci di più – anche il vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011 con il quale intendono accorparlo) prevede a livello Intrastat i seguenti assunti:

  • acquisti intra UE di beni:
    • fino a 10.000 € annui, si considerano operazioni interne,  no Intrastat
    • oltre 10.000 € annui, si considerano acquisti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare Intrastat
  • cessioni intra UE di beni: si considerano sempre operazioni interne, no Intrastat

Ex art. 1, co. 58, lett. d) ed anche dalla relazione illustrativa alla legge ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.

  • acquisti intra UE di servizi: si considerano servizi ricevuti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi ricevuti
  • cessioni intra UE di servizi: si considerano servizi resi intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi resi.

Per quanto riguarda in particolare i servizi intra UE resi, si noti la differenza tra operatori regime forfetario (obbligati all’Intra servizi resi)  e contribuenti minimi (non obbligati all’Intra servizi resi).

Peccato che, dopo la RM 75/E/2015, può darsi che l’Intrastat servizi resi riguardi anche i contribuenti minimi. Perchè?

Anche se non lo si dice espressamente, si dice però nella RM 75/E/2015 che secondo l’Agenzia, le richiamate regole di territorialità delle prestazioni di servizi ex artt. 7-ter e seguenti sono applicabili anche per i contribuenti (vecchi) minimi, in quanto i regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stese regole e semplificazioni contabili, con ciò dovendosi ritenere in parte superata la CM 36/E/2010. Si ritiene quindi che i contribuenti minimi siano obbligati a presentare l’Intrastat per i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 resi a soggetti passivi di altro Stato UE, questo poichè  nella RM viene sancito l’obbligo di applicare le ordinarie regole.

Ricapitolando:

  • un regime che hanno scelto in pochissimi perchè di fatto NON è vantaggioso,
  • che comporta qualche adempimento in più,
  • e che ha riflessi negativi anche sul vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011

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