Acquisti da Repubblica San Marino

Fonte: Eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’Alfonso

Data: 23/08/2011

La disciplina IVA degli acquisti da San Marino prevede numerose particolarità che derogano ai criteri generali. In queste s’innestano le peculiarità degli acquisti effettuati dagli enti non commerciali. Va premesso che la Repubblica di San Marino non costituisce uno Stato membro della UE né fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/1972.

Per gli acquisti di servizi, si applicheranno le regole generali in materia di individuazione del luogo di imposizione, salvo specifiche deroghe (es. servizi su immobili) per cui:

  • saranno rilevanti territorialmente in Italia le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972);
  • saranno fuori dal campo di applicazione le prestazioni rese a privati nazionali. Peraltro, non devono considerarsi soggetti passivi coloro che ricevono servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, compreso quello da parte dei loro dipendenti (art. 19 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011). Tale principio, dunque, oltre che per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 7-ter, comma 2, lett. a) del Decreto IVA), la natura dell’acquisto dei quali è oggetto di valutazione da parte del prestatore del servizio, vale anche con riferimento alle persone giuridiche che si trovano nelle predette condizioni previste dal citato reg. UE (CM 37/E/2011).

Per soggetti passivi devono intendersi anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni ex art. 4, co.4 del Decreto IVA, cioè: gli enti non commercialiche svolgono attività commerciale; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non svolgono attività commerciale, ma che sono identificati ai fini IVA (art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c) del Decreto IVA).
In particolare, rientrano tra questi ultimi soggetti:

  • coloro che hanno effettuato nell’anno precedente, ovvero effettuino nell’anno in corso, acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia di 10.000 euro fissata dall’art. 38, comma 5, lett. c) del DL n. 331/1993 o che hanno optato per l’imposizione nel nostro Paese;
  • gli operatori che hanno eseguito, entro gli stessi termini, acquisti presso operatori di San Marino superiori alla soglia di 8.263,31 euro, nonché i soggetti che, pur non avendo superato tali soglie, abbiano optato per l’imposizione in Italia. In linea generale, si ricorda che in caso di acquisto di beni e servizi effettuato nei confronti di soggetti non residenti (quindi, anche sammarinesi) in virtù di operazioni rilevanti territorialmente in Italia, tutti gli obblighi IVA dovranno essere adempiuti dal committente nazionale attraverso il sistema del c.d. “reverse charge” (art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972), mediante autofattura e duplice annotazione, sul registro vendite e su quello acquisti, di tale documento. Se il servizio è acquistato da privati nazionali, si applicheranno, invece, le imposte locali del Paese del prestatore del servizio.

Per quanto concerne gli acquisti di beni, anche se San Marino costituisce uno Stato extra-UE, non si applica la disciplina prevista per le importazioni, ma sono previste due particolari procedure, alternative:

  • con addebito d’imposta da parte del fornitore di San Marino;
  • senza indicazione dell’IVA da parte di quest’ultimo.

Nel primo caso (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 158/2000), il cedente sammarinese emette fattura in quattro copie indicando: il proprio numero di identificazione; la partita IVA dell’acquirente; l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario italiano.
Tali fatture devono poi essere presentate all’Ufficio tributario sammarinese congiuntamente ad un elenco riepilogativo in quattro copie e previo versamento dell’imposta. Successivamente, il fornitore sammarinese trasmette al soggetto IVA italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio, perforata con datario e timbrata con impronta secco. L’operatore nazionale annoterà la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e potrà portare in detrazione l’imposta secondo i criteri generali.
Secondo l’altra procedura, l’operatore sammarinese emetterà fattura in tre esemplari, riportando sulla stessa il proprio codice identificativo e la partita IVA del cessionario italiano e presenterà detti documenti, accompagnati da un elenco riepilogativo in tre copie, all’Ufficio tributario sammarinese, il quale apporrà sugli stessi un timbro a secco, restituendo al cedente sammarinese due esemplari delle fatture (cfr. DM 24 dicembre 1993). Un esemplare delle fatture vistate sarà, poi, inviato dall’operatore sammarinese all’acquirente italiano, il quale adempierà agli obblighi IVA a norma dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 (autofatturazione). Il soggetto nazionale dovrà, inoltre, avere cura di comunicare al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non è previsto, tuttavia, un preciso limite temporale) l’annotazione delle predette operazioni sui registri IVA.

Particolarità per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

Particolarità vigono per gli acquisti di beni e/o di servizi realizzati da enti non commerciali, soggetti passivi o non soggetti passivi, ma comunque identificati ai fini IVA in Italia. In caso di acquisti effettuati in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e per i quali l’imposta è stata applicata ai sensi dell’art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972 (reverse charge), gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta dovranno essere, infatti, adempiuti da questi ultimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 3 e 49 del DL n. 331/1993 (articolo 30-bis del DPR n. 633/1972). Pertanto, detti enti non commerciali dovranno annotare l’autofattura emessa in unapposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del Decreto IVA (in tale registro dovranno essere annotate anche le fatture IVA emesse dall’operatore sammarinese secondo l’altra procedura), nonché versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti registrati nel mese precedente tramite modello F24. Allo stesso tempo, tali soggetti sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione (c.d. “modello INTRA12”), nella quale devono essere riportati gli acquisti registrati nel mese precedente, l’importo relativo all’IVA dovuta, nonché gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante.

Inoltre, i citati enti non commerciali non soggetti passivi dovranno adempiere agli obblighi IVA secondo le modalità indicate esclusivamente nelle ipotesi in cui l’ammontare degli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino abbia superato nell’anno precedente ovvero superi nell’anno in corso il limite di 8.263,31 euro o laddove, pur non avendo superato tale soglia, gli stessi abbiano optato per l’imposizione in Italia; in caso contrario, l’imposta sarà assolta nella Repubblica di San Marino, poiché il fornitore sammarinese addebiterà l’Iva locale con la propria fattura. Ad ogni modo, a prescindere dalla procedura adottata, per l’acquisto di servizi da fornitori sammarinesi non è previsto alcun obbligo ai fini INTRASTAT. Gli acquisti realizzati dai soggetti privati saranno assoggettate ad imposta nella Repubblica di San Marino, salvo che si tratti di acquisti (a titolo oneroso) di mezzi di trasporto nuovi o di beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, con invio a carico del cedente, in caso di superamento della soglia di 35.000 euro o di opzione da parte del cedente per il pagamento del tributo in Italia.

Infine, rientrando San Marino tra i Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001, i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione che coinvolgono gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato. Devono essere comunicate anche le prestazioni di servizi rese/ricevute prive del requisito della territorialità (DM 5 agosto 2010). Tuttavia, non occorre indicare nel modello UNICO l’ammontare degli acquisti ai fini della deducibilità dei relativi costi e spese, poiché San Marino non è presente nella lista di Paesi di cui al DM 23 gennaio 2002.