CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: utilizzo al 47,53%

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla L.296/2006 (Finanziaria 2007) va utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando codice tributo 6808 e anno 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15.04.2011 , ha reso noto che sulla G.U. del 18/04/2011 viene pubblicato il Decreto interministeriale 4 marzo 2011 (art. 2, co. 236, Legge 191/2009), che disciplina le modalità di utilizzo degli ulteriori stanziamenti previsti per il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. da 280 a 283, Legge 296/2006).

In particolare, il Decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli investimenti in attività di R&S prima del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) e che non hanno avuto il nulla-osta per l’utilizzo del credito d’imposta, per l’esaurimento (quasi istantaneo) delle risorse disponibili durante il famigerato “click-day” del 06/05/2009.

Ex art. 1, co.3, l’utilizzo delle risorse è consentito nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.

Il credito deve quindi essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, nella misura massima complessiva del 47,53%, indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo). Tale codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008.

CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: A breve il decreto

Sul bonus ricerca e Sviluppo della L.296/2006, al centro di polemiche e ricorsi alle Commissioni Tributarie di Pescara tuttora in essere (per via della famigerata procedura del click day del 6 maggio 2009), si è parlato spesso di un decreto del Ministero dell’Economia, annunciato da mesi che non è mai approdato però in Gazzetta Ufficiale, per la concessione parziale del credito previsto dalla legge: potrebbe però essere vicino il momento.

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CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: scadenza invio al 31 dicembre

Il termine di chiusura dell’invio telematico del modello CRT, inizialmente previsto al 20 gennaio 2011, viene anticipato al 31 dicembre 2010 .

L’anticipo della scadenza fa seguito alla Comunicazione della Commissione europea, del 2 dicembre, che prevede la possibilità di concedere il regime di aiuto temporaneo di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

L’agevolazione – si ribadisce – è riservata alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) e 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007, e alla sottocategoria 32.99.20, in relazione alla sola fabbricazione di bottoni.

Per poter accedere alla detassazione riservata a imprese di questi settori che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea, si dovrà quindi presentare la comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

L’Agenzia ha recepito la Comunicazione con il provvedimento del 9/12/2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il precedente del 10 settembre 2010, con il quale era stato fissato al 20 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione del modello CRT.