INTRA UE: cessione intra UE provata dalla CMR

Il CMR è la prova documentale più importante per dimostrare la cessione intracomunitaria

Il fornitore IT deve provare che i beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993: in mancanza di tale prova l’Agenzia Entrate contesta l’operazione e la assoggetta ad IVA, irrogando la sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura).

Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria è il fornitore che deve dimostrare l’esistenza della cessione intra UE. Sul come, la giurisprudenza indica al cedente di adottare tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili per assicurarsi che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, ed in tal senso i documenti ordinariamente richiesti sono (in ordine di importanza):

  • fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/1993,
  • INTRASTAT,
  • contabili bancarie,
  • contratto, ordine di acquisto,

La prova più importante è però quella del trasporto: per il trasporto stradale, la prova madre è il CMR (“Convention des Marchandises par Route” o lettera di vettura internazionale), firmato da mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario attestante il ricevimento della merce, (RM 345/E/2007).

Con RM 19/E/2013, l’Agenzia ha riconosciuto la validità anche del “CMR elettronico”, firmato da cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Il CMR costituisce “contratto di trasporto”, ed è facile da ottenere nelle cessioni “franco destino” (quando il fornitore è anche il committente del trasporto e il trasportatore è tenuto a rendere conto al fornitore dell’adempiuta consegna); senza CMR, quali sono le prove?

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INTRA UE: prova della cessione di una barca RM 71/E/2014

Con RM 71/E/2014, l’Agenzia Entrate ritorna sulla questione della prova delle cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 (art.138 par.1 Dir. 2006/112/CE), concludendo che se manca il documento di trasporto, è necessario un atto che dimostri, con sufficiente evidenza, che il bene è uscito dal territorio e ha raggiunto il Paese di destinazione.

Come con la precedente RM 19/E/2013, il cedente nazionale può provare la cessione con altri mezzi di prova, diversi dal CMR cartaceo: stavolta, con riferimento al settore della nautica da diporto, una società italiana intende cedere un’imbarcazione da diporto usata ad un cliente soggetto passivo in Francia (non applicando il regime del margine), ex art. 41 DL 331/1993, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dal cliente UE per proprio conto, ovviamente via mare, e quindi con l’impossibilità di attestare il trasferimento del bene mediante DDT o CMR.

Il cedente IT chiede quindi come poter provare la cessione intra UE, e propone i seguenti mezzi:

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