IVA: Si applica sulle imbarcazioni del Corpo Forestale dello Stato

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P. Pullella Lucano

Data: 24/10/2012

Le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato, impiegate per il controllo della salute delle acque, non sono come quelle che istituzionalmente salvano e assistono

L’IVA sale a bordo delle navi impegnate per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne: non tutti i compiti istituzionali delle imbarcazioni statali godono del regime di non imponibilità. Lo vuole l’ordinamento comunitario e l’Italia, in quanto parte della Comunità, si è adeguata.

È la risposta data al Corpo forestale dello Stato con la RM 97/E/2012 del 24 ottobre.

Il nocciolo della questione sta nel fatto che l’attività di controllo degli equilibri del mare e delle creature che lo popolano non è equiparabile a quella di “salvataggio e assistenza”.
Un particolare affatto irrilevante, in quanto, nella nuova formulazione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 (operata dalla legge comunitaria, la 217/2011, frutto, a sua volta, del recepimento della direttiva Ue 24/2010) alla lettera a), quella chiamata in causa dal Corpo forestale dello Stato, è inequivocabilmente specificato che sono assimilate alle cessioni all’esportazione (quindi, non imponibili Iva) “le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o adoperazioni di salvataggio o di assistenza in mare… – pertanto, solo quest’ultima attività, effettuata anche da imbarcazioni “istituzionali” come nel caso in esame, gode del regime di non imponibilità – poi, alla lettera b) prosegue con “le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica”, mentre, nella precedente versione la stessa lettera recitava “le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti…”. Sono, in sostanza, sparite le navi.

La norma, così scritta, non offre spazi a deroghe o a interpretazioni estensive; lo ha oltretutto sottolineato il dipartimento delle Finanze, interpellato dall’Agenzia delle Entrate per un parere sull’argomento. Infatti, le operazioni di salvaguardia dell’ambiente marino, pure se sono universalmente ritenute meritevoli, esulano dal concetto di utilità pubblica, e, alle stesse non può essere accordato un regime Iva di favore poiché questo incrinerebbe l’equilibrio dell’ordinamento comunitario relativo all’imposta sul valore aggiunto.

Ricapitolando, le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non sono istituzionalmente adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva.