INTRASTAT: sanzioni applicabili – aggiornamento 2021

INTRASTAT: sanzioni applicabili – Aggiornamento marzo 2021

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI FISCALI 

Dalla lettura dell’art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non si applicano invece sanzioni per:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

In pratica le violazioni e relative sanzioni sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione: 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI STATISTICI

Tali sanzioni si applicano ad oggi solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

I dati statistici sanzionabili sono quelli ex art.6 Decreto MEF 22/02/2010. Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2020 del 20/02/2020

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

INTRASTAT: Sanzioni INTRASTAT 2020 (aggiornamento)

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2020

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT 2020

Sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

 

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2018 del 07/02/2018

>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

FOTOVOLTAICO: scadenzario 2018

Di seguito lo scadenzario degli adempimenti obbligatori per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, da svolgere nel 2018. Si ricorda che l’omesso o inesatto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti, e che in alcuni casi il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Gli Enti coinvolti sono i seguenti:

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), che dal 1° gennaio 2018 si chiama ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

Lo scadenzario organizzato per data, adempimento, soggetto obbligato, destinatario e sanzioni

31/03/2018

  • Adempimento: Dichiarazione Annuale di Consumo.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

>>> UTILITY IN EXCEL + E-BOOK PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SCAMBIO SUL POSTO
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INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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