INTRASTAT: Scadenzario 2010

Come noto, dal 1° gennaio di quest’anno sono entrate in vigore nuove regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA ed anche di invio degli elenchi INTRASTAT, che sono già state affrontate su questo sito e sull’e-book che si trova in vendita sul sito del Commercialista telematico.

Pubblichiamo a questo proposito lo scadenzario intrastat 2010gratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti INTRASTAT per l’anno 2010, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si sono verificati, una panoramica delle date precise di invio.

Di seguito un’anteprima dello scadenzario:

>>> Scarica lo SCADENZARIO INTRASTAT 2010

N.B.: si precisa che questo scadenzario non è in conflitto con il precedente (intra/black list/rimborso IVA) che contiene le date indicative dei tre adempimenti, senza tener conto quindi delle festività, i rinvii ecc.

INTRASTAT: sanzioni

Si riportano le sanzioni che sono applicabili alle varie violazioni in materia di INTRASTAT.

Esse si dividono in:

1) Violazioni di natura fiscale (Art.11 D.LGS 471/1997):

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2)Violazioni di natura statistica (Art.11 D.LGS 322/1989):

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3) Ravvedimento operoso:

La sanzione è ridotta (art. 13 D.Lgs 472/97 e art. 2 D.Lgs 99/2000) sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, ad un decimo del minimo (NB: tale importo è stato così ridotto dal DL 185 del 29/11/2008, art.16, mentre precedentemente era pari a 1/5) , se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .

Le sanzioni sono le seguenti, per ciascun elenco:
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NOTE
(*) Non si applica art.13, co.1, lett. c) D.Lgs 472/1997 (presentazione entro 90 gg. sanzione ridotta a 1/8
(**) Dal momento che la violazione è meramente formale non è sanzionabile, a meno che non riguardi l’ammontare delle
operazioni o il codice identificativo dell’operatore UE
Il ravvedimento deve essere eseguito con le seguenti modalità
• pagamento della sanzione;
• versamento delle sanzioni relative all’Intra con modello F24 codice tributo 8911.
• è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.

 

INTRASTAT: elenco provvedimenti e sanatoria violazioni al 20 luglio 2010

Entro il 20 luglio 2010, i contribuenti che in sede di prima applicazione della nuova normativa INTRASTAT 2010 hanno commesso errori nella compilazione dei modelli, possono sanarli senza incorrere in sanzioni.

Con la riforma UE relativa all’IVA sui servizi intracomunitari (Direttiva 2008/8/CE) e ai modelli INTRASTAT (Direttiva 2008/117/CE), entrambe in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, si è resa necessaria l’adozione a livello nazionale di diversi provvedimenti, sia legislativi che di prassi, che qui riepiloghiamo per comodità:

  • D.Lgs 18/2010, che modifica il DPR 633/1972 e il DL 331/1993;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 22/02/2010 (Decreto attuativo INTRASTAT);
  • Determinazione 22278/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane (Approvazione nuovi modelli INTRASTAT);
  • CM 5/E/2010;
  • CM 12/E/2010;
  • CM 14/E/2010;
  • Determinazione 63336/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per la trasmissione degli INTRASTAT tramite Entratel/Fisconline);
  • CM 36/E/2010 (risposte a quesiti pervenuti al Forum INTRASTAT).

Si ricorda che tutti i documenti appena elencati sono disponibili, oltre che sui siti delle Dogane e delle Entrate, anche nella sezione Utility & Download di questo sito.

Il ritardo con cui il legislatore ha adottato tali provvedimenti ha causato diverse incertezze e problemi operativi agli operatori economici, per cui l’Agenzia delle Entrate (CM 5/E/2010) ha dovuto introdurre specifiche disposizioni a valere per il periodo transitorio, disponendo in particolare che non verranno irrogate sanzioni per le violazioni relative ai modelli INTRASTAT:

  • del primo trimestre 2010, per gli obbligati all’invio trimestrale;
  • da gennaio a maggio 2010, per gli obbligati all’invio mensile;

a condizione che gli operatori provvedano a sanare tali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, i relativi elenchi riepilogativi integrativi, redatti secondo le modalità definite dalla normativa.

N.B: questa disposizione, presa in sintonia con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (L.212/2000), serve per sanare le irregolarità presenti negli elenchi INTRASTAT relativi ai periodi suddetti, quindi per elenchi (errati) già presentati: non ha quindi alcuna efficacia se gli elenchi non sono stati presentati.