BLACK LIST: scadenza BLACK LIST 2015 aprile

Si avvicina la scadenza black list 2015 (comunicazione black list IVA da quadro BL):

  • 11/04/2016 per i contribuenti mensili (come è “logico” si dà meno tempo a coloro per cui l’adempimento è più difficile)
  • 20/04/2016 per i contribuenti trimestrali,

e saranno il primo vero banco di prova per le comunicazioni black list IVA annuali. L’adempimento è stato infatti riformato dal DLgs. 175/2014, con le seguenti regole:

  • adempimento annuale (scadenza con lo spesometro);
  • invio solo se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i paesi black list superi la soglia di 10.000 € (se ciò accade vanno comunicate tutte le operazioni, anche di importo minimo).

NON CAMBIA MOLTO MA CI SONO TANTI DECRETI E TANTA CONFUSIONE

Nel 2015 la normativa non è stata modificata, mentre invece le liste degli Stati a fiscalità privilegiata sono state cambiate in continuazione con vari DM: bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente, con il risultato che nonostante le semplificazioni (ad es. per le imposte sui redditi), per le comunicazioni black list IVA non cambia moltissimo e restano obbligatorie anche con Stati dotati di un rilevante interscambio con l’Italia (Svizzera, Hong Kong, Singapore, ecc.).

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con operatori aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list ex DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001; conta solo la presenza dei paesi in una delle suddette liste, non contano quindi le limitazioni ex artt. 2 e 3 DM 21/11/2001 (quest’ultimo abrogato dal DM/03/2015) che non vanno considerate.

Il DM 04/05/1999 non è stato revisionato nel 2015, l’ultima modifica è quella del DM 12/02/2014, che ha eliminato la Repubblica di San Marino.

Sono quindi ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30/03/2015 e poi dal DM 18/11/2015, i quali hanno eliminato dalla black list DM 21/11/2001 Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong. Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, i rapporti con tali Stati vanno ancora nella comunicazione black list IVA, poichè essi fanno tuttora parte del DM 4/05/1999; quindi i costi derivanti da operazioni con Filippine, Malaysia e Singapore non vanno più indicati in modo separato nel quadro RF di UNICO (tali Stati sono stati espunti anche dalla black list costi), mentre le stesse transazioni verranno monitorate nel quadro BL del modello polivalente.

Per le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21/11/2001 (paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie), tale articolo è stato eliminato, in quanto destinato ad essere sostituito da una nuova lista, da emanare con provvedimento dell’Agenzia Entrate, che però non è mai stata fatta, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sono stati ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati black list nell’ambito della normativa CFC (DM 21/11/2001): il criterio è quello della tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato nella black list. Ci sono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) invero non molto importanti in termini di interscambio, presenti solo nell’art. 3 DM 21/11/2001 e non nel DM 4/05/1999. Per le operazioni con questi Stati, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria (a meno che non si pensi che le ditte debbano mettersi a verificare, Stato per Stato, la tassazione nominale e vedere se è inferiore al 50% di quella italiana. procedendo poi alle comunicazioni black list).

Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1 co. 143 L. 208/2015 dice in sostanza che, in tutti i casi in cui si fa riferimento alla black list DM 21/11/2001, ci si dovrebbe rifare agli Stati il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, indipendentemente dalla presenza dello Stato in una determinata lista; visto che la norma si riferisce ai periodi d’imposta 2016 e successivi, si deve ritenere che essa non influenzi l’adempimento di aprile 2016 (che riguarda l’anno 2015).

Un’altra complicazione è poi che i decreti emanati nel solo 2015 (anno che si dichiara adesso nel 2016) hanno diverse date di decorrenza, vanno a modificare diversi elenchi, quindi è possibile che una operazione vada comunicata se è stata effettuata prima di una certa data, altrimenti no, oppure che un Paese/Territorio venga eliminato da una lista ma continui ad essere presente in un’altra.

UNA SOLUZIONE OPERATIVA

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Data tale situazione, abbiamo preparato una UTILITY per venir fuori dall’adempimento senza impazzire, capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale. Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto. L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative a ciascun Paese  dove vengono indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza alcun dubbio

Questo è ciò che avrebbe dovuto fare un’Amministrazione seria, semplificando realmente le cose per i contribuenti. L’utility è stata realizzata in excel anzichè in pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo, ma può essere scaricata anche in pdf

L’UTILITY BLACK LIST contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale black list (Comunicazione Polivalente Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata

>>> VAI ALL’UTILITY BLACK LIST

Bando INAIL: aggiornamento FAQ

Scadenza: 7 marzo 2012 h 18.00

Sono state pubblicate sul sito dell’INAIL le FAQ aggiornate al 01/03/2012 con la nuova domanda 7.14 che si riporta sotto

7.14 DOMANDA

Il progetto che si intende realizzare consiste nella rimozione della copertura in eternit e la realizzazione di una nuova copertura. Si richiede se sia finanziabile la realizzazione di un nuovo tetto con impianto fotovoltaico integrato.

RISPOSTA
Sono finanziabili  la  rimozione  e  lo  smaltimento  dell’amianto  nonché  le  spese  di  una  nuova copertura,  sempre  che l’intervento  comporti  il  miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e sicurezza dei lavoratori; non sono finanziabili l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, pertanto,  in  caso  di  copertura  con  impianto  fotovoltaico  integrato,  nella  perizia  giurata  il tecnico incaricato dovrà indicare i costi della sola copertura (finanziabile), distinti da tutti gli altri costi relativi alla componente impiantistica non finanziabile (pannello fotovoltaico).

>>>> Scarica le FAQ aggiornate al 01/03/2012

Per la documentazione completa (bando, sintesi del bando, faq, schema perizia giurata, avviso pubblico Marche) si rinvia a questa pagina del sito dello Studio Astolfi:

>>>> Scarica la documentazione completa sul bando INAIL 2011

RIMBORSO IVA UE: domanda (anche correttiva) entro il 30 settembre

L’Agenzia delle Entrate, con la news del 21/09, ricorda che entro il 30 settembre 2011 deve essere inviata telematicamente la domanda (anche correttiva) di rimborso IVA relativa all’anno 2010 assolta in un altro Paese UE.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore la nuova disciplina per il rimborso IVA erogabile ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso; per via di questa nuova disciplina:

  • il contribuente UE non residente in Italia deve presentare la richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate italiana.
  • il contribuente IT non residente nel Paese UE del rimborso deve presentare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana che la trasmetterà, telematicamente, all’amministrazione finanziaria dello Stato del rimborso.

La richiesta di rimborso (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 18/2010):

  • va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche in inglese e francese) e gli importi vanno indicati in euro,
  • può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi
  • se il contribuente ha un credito IVA per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la procedura annuale (es., se un contribuente è in possesso di fatture per i soli mesi di gennaio e febbraio non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale);
  • per le richieste relative a un trimestre l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro (se inferiore, il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all’anno, invece, l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

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>>>> per una trattazione approfondita vedi l’E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.06 (aggiornato 8 settembre 2011), a cura dello Studio Giardini, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 30,25 euro IVA inclusa 

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