INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

Arrivano i primi chiarimenti sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Nel Forum Italia Oggi del 14 gennaio, l’Agenzia Entrate ha chiarito, tra l’altro, quanto segue in merito al regime di autorizzazione e diniego ad effettuare operazioni intracomunitarie introdotto dall’art. 27 del DL 78/2010 (che integra l’art.35, co.2, lett. e – bis) DPR 633/1972).

AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE

Tale regime sembrerebbe circoscritto alle “operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL 331/1993″,  e quindi, alle sole cessioni ed acquisti di beni.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – anche ad integrazione dei provvedimenti n. 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010  – che la preventiva manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie deve essere espressa anche dai contribuenti che effettuano o intendono effettuare solo prestazioni di servizi intracomunitarie.

La norma è stata infatti  introdotta a seguito del Regolamento UE del 7 ottobre 2010, n. 904 in materia di contrasto alle frodi IVA, che ”non distingue tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi”. L’obiettivo dell’Agenzia è quindi di rendere il più completo possibile il sistema VIES, che raccoglie le partite IVA degli operatori dei vari Stati membri, per effettuare un monitoraggio continuo sugli stessi.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

In secondo luogo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il seguente aspetto, (provvedimento n. 188376), in ordine all’inclusione nel VIES dei contribuenti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi, e presentano apposita istanza di autorizzazione.

Se al 28 febbraio 2011, termine della procedura di esclusione degli operatori preesistenti:

  • sono già passati 30 giorni dalla domanda di inclusione da parte del richiedente, esso permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, potrà effettuare operazioni intra UE, e sarà soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
  • non sono ancora passati 30 giorni dalla domanda di inclusione, il contribuente sarà contestualmente “escluso dall’archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego”.

In entrambi i casi saranno attivate le procedure di verifica previste in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal provvedimento n. 188381.

La data del 29 gennaio 2011 (N.B. 30 giorni prima del 28 febbraio) costituisce quindi un importante spartiacque per gli operatori che intendono porre in essere operazioni con soggetti economici UE, pena il rischio di esclusione della propria partita IVA dal VIES.

Si precisa infine che l’Agenzia delle Entrate distingue ai fini dell’autorizzazione tre differenti categorie di operatori economici, titolari di partita IVA, per i quali gli adempimenti saranno differenti:

  1. titolari di partita IVA concessa fino al 30 maggio 2010 (categoria più ampia);
  2. titolari di partita IVA concessa dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011;
  3. titolari di partita IVA concessa dal 1° marzo 2011 in poi.