PROVA CESSIONE INTRA UE: anche con dichiarazione del compratore

Prova della cessione INTRA UE anche con dichiarazione del compratore
L’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 141/2021 si è nuovamente espressa sulle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Il caso esaminato è di una società italiana che effettua cessioni intra UE ed il trasporto dei beni può essere a cura:

  • della società cedente (o di un terzo per suo conto)
  • oppure del cessionario UE (o di terzi per loro conto).

La società cedente, ai fini della prova del trasporto intra UE e della conseguente non imponibilità IVA ex art. 41 co.1 DL 331/1993, produce la seguente documentazione:
– fattura di vendita al cliente UE;
– elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE effettuate;
– rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
– copia contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente con indicazione della destinazione dei beni;
– DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione finale dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
– CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

La società applica sempre questa procedura, sia se il trasporto è curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto), e nel primo caso conserva anche la fattura del trasportatore e il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci. Data inoltre la difficoltà di ricevere il CMR firmato dal destinatario finale UE dei beni, richiede al cessionario UE una attestazione firmata e timbrata di conferma ricezione merce con i seguenti dati:

  • partita IVA del cessionario;
  • numero, data e importo della fattura di vendita;
  • peso del materiale ricevuto,
  • una specifica dichiarazione del cliente che “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società ha quindi chiesto conferma della correttezza di tale procedura, dato che ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2020), sono state uniformate le regole per la prova del trasporto intra UE, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello:

  • conferma la CM 12/E/2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale precedente al Reg. UE, in tutti i casi in cui le presunzioni ivi contenute non siano applicabili;
  • ricorda che, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la RM 19/E/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intra UE “franco fabbrica” (EXW), del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Questi documenti, per fare prova della cessione intra UE, devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
Si precisa che, secondo la prassi nazionale, ai fini della prova del trasporto intra UE, l’Amministrazione finanziaria valuta caso per caso.

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT – INTRA UE – PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE del sito

INTRA UE: novità scambi intra UE

La legge europea 2014 (L. 115/2015) limita il regime di non imponibilità IVA sui trasferimenti intra UE di beni per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali

Cosa cambia in materia di IVA dal 18/08/2015:

1) SCAMBI INTRA UE (artt. 38 e 41 DL 331/93)

Sono state modificate le previsioni relative al trasferimento, da IT a UE e viceversa da UE a IT, di beni introdotti per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali, al fine di rendere l’ordinamento interno conforme all’art. 17 par. 2, lett. f) Direttiva 2006/112/CE.

  • Ex nuovo art. 38, co.5, lett. a) DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA dell’altro Stato UE solo se il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo dello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato.
  • Ex nuovo art. 41, co.3 DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE, i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta IT, nel territorio dello Stato.

Situazione precedente (fino al 18/08/2015):

  • ex vecchio art. 38 co. 5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata ad acquisto intra UE (soggetta a IVA in Italia) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato UE di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato UE ovvero fuori del territorio UE; veniva riconosciuto il regime sospensivo anche ai beni che, dopo la lavorazione in Italia, erano inviati in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni erano stati originariamente spediti.
  • Analogamente, ex vecchio art. 41, co. 3 DL 331/93 non costituiva operazione assimilata a cessione intra UE, non imponibile IVA, l’invio di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali in altro Stato UE.

Incompatibilità della situazione precedente: confermata dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza Dresser-Rand, cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6/3/2014), che ha stabilito che l’art. 17, par. 2, lett. f) direttiva 2006/112/CE, in materia di scambi Intra UE, deve essere interpretato nel senso che consente di non qualificare come cessione intra UE il trasferimento di un bene in un altro Stato UE solo se tale bene rimanga temporaneamente in questo Stato membro e sia destinato ad essere rispedito, in un momento successivo, nello Stato UE di origine, questo al fine di escludere dal regime delle cessioni intra UE le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato UE, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato UE di origine.

Per  tale motivo era stato aperto un pre-procedura di infrazione contro l’Italia, ora chiuso.

Conseguenze operative della novità dal 18/08/2015

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