La cessione a soggetto UE cessato (e senza prova del trasferimento) è imponibile IVA. Per non perdere la non imponibilità il cedente nazionale deve provare lo status di soggetto passivo del cessionario e il trasferimento del bene (Sentenza n. 1577/5/2016 CTR Firenze).
Perde il regime di non imponibilità la cessione intra UE in cui:
- sulla fattura sia stato indicato il codice VIES di un soggetto UE cessato prima dell’emissione della fattura,
- manchi inoltre anche la prova dell’effettivo trasferimento del bene da uno Stato membro all’altro.
E’ obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario UE ex art. 46, co.2 DL 331/1993?